E’ possibile posare una tubazione gas sottotraccia su un balcone all’esterno?
La UNI 7129-1:2015 art.4.5.5.11 non ammette la posa sottotraccia nel lato esterno dei muri perimetrali dell’edificio e delle sue pertinenze.
Per molti installatori non è chiaro quindi se la norma consente l’installazione di una tubazione gas sottotraccia su un balcone esterno e se quest’ultimo possa essere una pertinenza oppure no. La norma non parla mai in modo esplicito dei balconi,ma nella figura C.6, sembra far vedere una tubazione posata nella caldana del balcone che arriva dall’alto, ovvero verticale esterna in parete e poi entra direttamente nel locale.
Ma il balcone si può considerare pertinenza?
Vediamo la definizione di balcone riportata dalla norma UNI 7128 2015 “Termini e definizioni”.
“Pertinenza: Ogni locale, area o volume che è al servizio accessorio di una o più unità immobiliari e di cui costituisce una parte inscindibile.” Chiaro no? Forse non tanto!!!
La sentenza n. 2717 del 7 giugno 2012 del Tar Campania, Napoli, ha affermato che non rientra nella nozione di pertinenza, ai fini dell’applicabilità del citato articolo 7 del decreto legge n.9/1982, il balcone rispetto al fabbricato, poiché esso costituisce parte essenziale dell’edificio, mentre la pertinenza ex articolo 817 codice civile presuppone l’esistenza di più cose che abbiano ciascuna una propria individualità, poste fra loro in rapporto di subordinazione funzionale, in modo tale che quella subordinata possa formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
Per fare un pò più di chiarezza ci vengono in aiuto le LINEA GUIDA CIG N. 11 “ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas” che a pag 25, nella “LISTA DEI PRINCIPALI CONTROLLI DA ESEGUIRE” affermano quanto segue:
“La posa sottotraccia delle tubazioni è consentita esclusivamente all’interno delle unità abitative e nel pavimento dei balconi di proprietà”
Si fa presente che le Linee Guida n. 11 elaborate da CIG Comitato Italiano Gas, definiscono: i criteri aggiornati per l’effettuazione degli accertamenti documentali relativi agli “Impianti di utenza nuovi” di cui al Titolo II e quelli “modificati o trasformati” di cui al Titolo III della Deliberazione 40/14 e che la “LISTA DEI PRINCIPALI CONTROLLI DA ESEGUIRE” è stata è predisposta per essere utilizzata sia nella fase di “verifica della documentazione”, sia nella fase di “accertamento”.
E’ vero che le linee guida non sono pari alle norme, sono delle raccomandazioni in quanto tali fra una raccomandazion e una prescrizione di norma tecnica, la prescrizione prevale sulla raccomandazione, ma detto questo ci pare che l’interpretazione del CIG sulla posa sottotraccia nel pavimento del balcone sia pittosto chiara.
Se vuoi aiutaci a comprendere meglio:
[cforms name=”Tubazione sottotraccia sul balcone”]
Le linee guida CIG non sono cogenti.
La 7129-1:2015 è molto chiara:
al p.to 4.5.5 si parla di INSTALLAZIONI INTERNE SOTTO TRACCIA
Quindi il sottotraccia (propriamente detto) è solo e soltanto un metodo di posa interno.
Ad avvalorare questa tesi, inoltre, è da notare come la norma sia venuta in soccorso con il p.to 4.5.4: “lnstallazione di tubazioni in manufatti orizzontali esterni a cielo aperto”
“I manufatti orizzontali esterni a cielo aperto possono essere:
– marciapiedi;
– cortili pavimentati soggetti al transito di persone e/o autoveicoli.
Sono equiparati ai manufatti orizzontali esterni a cielo aperto quei manufatti orizzontali esterni la cui proiezione verticale sia aperta almeno da un lato per un’altezza almeno pari a 2,2 m”
E tra le pose consentite troviamo:
“Le tubazioni inserite o annegate in manufatti orizzontali esterni a cielo aperto possono
essere posizionate:
– in guaina;
– in cunicolo tecnico sotterraneo;
– in canaletta incassata.”
Quindi in fin dei conti sta riproponendo una installazione sottotraccia (ma non possiamo indicarla così). L’unica prescrizione è quella di inserire la tubazione in guaina che deve essere in acciaio se si prevedono sollecitazioni particolari (oltre -ovviamente- al divieto di inserirle nelle pareti).
Da notare, infine, che non c’è l’obbligo dei 20cm dagli spigoli.
Quindi, in sintesi, alla domanda: “sottotraccia sul balcone?”
La risposta è no nel senso che negli A.T.O. non deve essere indicata come metodo di posa ma deve essere indicato: “installazione in guaina annegata in manufatto orizzontale a cielo aperto”, ma in pratica si (ovviamente solo a pavimento).