Secondo il TAR della Campania, la Soprintendenza non può annullare, con motivazione astratta e generica, l’autorizzazione ambientale rilasciata dal Comune per un impianto solare termico da installare sul terrazzo di un albergo. Il parere contrario deve essere “rinforzato”. Sulla stessa linea un recente parere del Consiglio di Stato.
A ribadire il concetto è una recente sentenza (n. 1458/2017) del TAR Campania, inerente un complesso immobiliare adibito a bar-ristorante e albergo a Conca dei Marini, il cui proprietario aveva chiesto al comune di poter installare dei pannelli solari sul terrazzo di copertura dell’edificio, con relative opere e impianti accessori.
Iol comune autorizzava il ricorrente ad installare pannelli solari sul terrazzo di copertura dell’albergo, in applicazione della normativa europea e di quella nazionale – decreto legislativo 192/2005 – sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici.
Secondo il testo vigente ratione temporis – all’art. 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 192/2005 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) “sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”.
Il problema era insorto poi quando la Soprintendenza di Salerno aveva annullato l’autorizzazione ambientale rilasciata dall’ufficio tecnico comunale. Il proprietario dell’albergo quindi aveva presentato ricorso contro questa decisione, poi accolto dal Tribunale amministrativo competente.
Il punto, osservano i giudici, è che la Soprintendenza “avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, assentita dal Comune, comportasse un’alterazione inaccettabile dei caratteri storici o artistici del luogo”.
La sentenza chiarisce che la motivazione del diniego deve essere “rinforzata”, ma nel caso specifico, secondo i giudici, è mancato questo requisito.