Gli impianti termici alimentati a combustibile solido inferiori a 35 kW, sappiamo che sono regolamentati dalla norma UNI 10683, ma riguardo agli impianti supriori?
Gli operatori del settore se lo chiedono spesso e non sempre hanno le idee chiare.
A tal proposito vediamo cosa ha risposto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad una domanda posta da parte dì un professionista antincendio relativa agli impianti termici indicati in oggetto ed in particolar modo a quelli ad uso riscaldamento con caldaie alimentate a pellet (segatura di legno compressa e trafilata) e di potenza termica superiore a 35 kW.
Parere della Direzione Regionale
Al riguardo si condivide il parere espresso dal Comando, confermando che gli impianti termici alimentati a combustibile solido sono da considerarsi attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio e pertanto le disposizioni emanate per gli impianti termici a combustibile liquido costituiscono nel caso di specie un utile riferimento di tipo non cogente.
Parere del Comando
In particolare nel suddetto quesito:
a) si segnala che l’unico riferimento normativa al riguardo è costituito dal punto 5.1 della Circolare n. 52 del20/11/1982 (che prevede tra le altre cose che “per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, inattesa della emanazione dell’apposita normativa secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.577, potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impianti alimentati acombustibile liquido – Circolare n. 73 del 29 luglio 1971 – per quanto concerne l’ubicazione, lecaratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione”), da intendersi ora riferito al D.M. 28/04/2005
b) si ritiene che i requisiti di prevenzione incendi dei locali contenenti l’impianto di produzione del calore(inteso come installazione composta da una parte destinata al processo di combustione e da una partedestinata al deposito del combustibile di alimentazione ) siano normalmente applicabili anche ad impiantitermici alimentati a pellet, fatta eccezione per le aperture di aerazione dei locali deposito del combustibile;quanto sopra alla luce del fatto che la presenza di aperture di aerazione comporterebbe l’ingresso nel localeanche dell’umidità contenuta nell’aria che verrebbe assorbita dal combustibile legnoso (da mantenere concontenuto di umidità non superiore al 12-15 %) con abbassamento del livello qualitativo della combustionee delle relative rese termiche il tutto accompagnato dalla presenza di particelle incombuste all’interno deifumi di scarico
c) si sostiene che l’incompatibilità tra la richiesta di aerazione del locale ai fini della prevenzione incendi e lanecessità di mantenere il combustibile il più secco possibile si evidenzia soprattutto nel caso in cui ilcombustibile venga fornito all’utilizzatore finale tramite cisterne e mantenuto sfuso all’interno del locale distoccaggio avente in tal caso funzione di serbatoio di contenimento
d) si citano a tal proposito alcune norme di buona tecnica vigenti in Austria (TRVB H 118 e ONORM M7137), le quali nel fissare i requisiti di prevenzione incendi per i locali di stoccaggio del pellet prescrivono di evitarne la ventilazione al fine di salvaguardare ilcombustibile dall’assorbimento dell’umidità
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PROT. n° 0003746 – Roma, 25 marzo 2014