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Tar Lombardia: sì allo scarico a parete se la canna fumaria collettiva non è idonea

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La  sentenza del Tar Lombardia – n. 1808/2017 pubblicata il 13 settembre – risulta estrema importanza per gli installatori e particolarmente utile per dirimere e chiarire ogni problema qualora si dovessero trovare a sostituire un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva (ramificata o meno) non idonea.

Come è noto, in questi casi la legge (art. 5, commi 9 e 9 bis, D.P.R. 412/93 modificato dal D.Lgs. 102/14) consente lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129 circa le distanze dello scarico fumi, ma sono altrettanto note le difficoltà ed i problemi pratici che sorgono in queste occasioni.

La sentenza tratta di un condòmino che doveva sostituire una caldaia installata su una canna fumaria collettiva, verificato che la stessa non era idonea ne chiedeva l’adeguamento al condominio che però non agiva. Il condòmino in questione, allora, si scollegava dalla canna fumaria e, nel rispetto della normativa, andava a scaricare a parete con una caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.

A seguito delle contestazioni avanzate da un altro condòmino che abitava al piano di sopra, il Comune di Gallarate emetteva un’ordinanza con la quale, richiamando la circolare 8/San del 1995 della Regione Lombardia che, va ricordato, è un “mero atto di indirizzo”, vietava al condòmino lo scarico a parete e obbligava il condominio all’adeguamento della canna fumaria.

A questo punto il condòmino cui era stato vietato lo scarico a parete si rivolgeva al TAR che accoglieva il ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993” e per “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria” ed emetteva una sentenza con cui annullava l’ordinanza del Comune e condannava il Comune stesso (per aver emesso l’ordinanza) ed il condominio (per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso l’ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.

Guarda l’intera sentenza

Circolare 8/SAN 1995

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