Se si pensa di installare una pompa di calore o una caldaia a biomassa (legno, pellet o cippato), il conto termico, gestito dal Gse (Gestore servizi energetici) e senza scadenza, diventa importante occasione per usufruire di agevolazioni e sconti fiscali.
Il Conto Termico e’ un incentivo statale, dedicato agli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici esistenti e che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Conto termico 2.0, entrato in vigore 31 maggio 2016, valido anche per tutto il 2017 e già introdotto dal Decreto Ministeriale del 28/12/2012, è un incentivo erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) e prevede un contributo in denaro per la nuova installazione di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti.
Le principali novità del conto termico 2.0
Il nuovo conto termico 2.0 presenta un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi e aumenta la dimensione degli impianti ammissibili, viene alzata la solglia del limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata (dai precedenti € 600 agli attuali € 5000 e viene ridotti i tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.
Inoltre:
Qualora non superi l’importo di 5.000€, l’incentivo viene erogato in un’unica soluzione, entro 90 gg dall’attivazione del contratto.
- Nel caso di un importo superiore alla cifra di 5.000€, l’incentivo viene erogato in due soluzioni. La prima soluzione entro i 90 giorni, la seconda l’anno successivo alla data di attivazione del contratto.
- Sono ammesse modalità di pagamento online (carta di credito, etc…)
Chi può richiedere il contributo
Il Conto Termico 2.0 è rivolto a:
- Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali.
- Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
E’ necessario sostituire un vecchio apparecchio di condizionamento invernale (a gasolio, olio comustibile, GPL o biomassa) con un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica alimentato da fonti rinnovabili come stufe, camini e termocamini a biomassa.
L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO. Dal 19 luglio 2016 potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.
Quali interventi possono accedere all’incentivo?
Accedono all’incentivo Conto Termico 2.0 interventi per:
- Sostituzione di impianti esistenti e vecchi apparecchi di condizionamento invernale alimentati a gasolio, olio combustibile, GPL o biomassa, con generatori a alta efficienza energetica alimentati da fonte rinnovabili quali caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
- Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, quali la coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti, illuminazione d’interni etc. L’elenco di tutti gli interventi che accedono al conto termico è consultabile sul sito internet del GSE Gestore Servizi Energetici.
Requisiti:
l’incentivo può essere ottenuto per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa (stufe a pellet e legna) dalla potenza termica fino a 2.000 kWt. In caso in cui la potenza dell’impianto è inferiore a 35 kW, l’incentivo economico sarà erogato in due rate mentre se la potenza supera i 35 kW (senza eccedere i 2.000), l’incentivo sarà erogato in cinque rate.
Calcolo del contributo
Il contributo, che può essere fino al 65% delle spese sostenute per realizzare l’intervento, varia in funzione:
- della potenza nominale dell’impianto, ovvero la somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento
- delle emissioni di polveri in atmosfera rilasciate dall’impianto
- della zona climatica in cui sarà installato il prodotto, in relazione delle ore medie di funzionamento di ciascun comune e provincia
Acquisto stufa a pellet e legna:detrazione fiscale al 65%
La detrazione al 65% si applica a prescindere dalla potenza nominale dell’apparecchio o dalla zona climatica di appartenenza. La detrazione irpef si può ottenere se l’acquisto di un impianto di riscaldamento a biomassa è eseguito contestualmente a lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. Il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro.
Acquisto stufa a pellet e legna:detrazione fiscale al 50%
Per quanto riguarda la sostituzione della caldaia con l’acquisto di impianti più performanti o apparecchi a biomassa come stufe a pellet o legna, molto è stato già detto nell’articolo dedicato al bonus mobili “Bonus mobili per sostituzione caldaia“.
Come richiedere l’incentivo Conto Termico
Per accedere al contributo è necessario che il soggetto responsabile dell’intervento, o un suo delegato, compili in ogni sua parte l’apposito applicativo informatico Portaltermico GSE (Gestore Servizi Energetici), entro la scadenza di 60 giorni dalla data di termine dei lavori dell’impianto.
Per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, è possibile inoltrare una richiesta di prenotazione dell’incentivo. Una volta approvata, il GSE procede a impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante.
Per qualsiasi difficoltà nell’accesso al portale, è disponibile online l’apposita guida al Portaltermico, realizzata dal GSE.
FAQ
D. Cosa si intende per sostituzione?
Il termine “sostituzione” riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell’impianto esistente. Qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale richiesti, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 7, comma 6, lettera c) del Decreto. NOVITÀ APPLICATIVA DEL CONTO TERMICO 2.0: L’asseverazione di cui sopra (per giustificare un incremento della potenza d’impianto superiore al 10%) non è richiesta nel caso di interventi di installazione di stufe e termocamini con potenze post operam fino ai 15 kW.
D. Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gas GPL?
La sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL è ammessa per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dalle aziende agricole. Inoltre il nuovo generatore installato deve avere un coefficiente premiante relativo alle emissioni di polveri pari al valore massimo, ovvero 1,5.
D. Posso accedere al contributo se sostituisco una caldaia a gasolio?
Questo è un caso tipico ammesso dal GSE, che riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o – appunto – a gasolio. Va sempre tenuto presente che il nuovo apparecchio non deve superare di più del 10% la potenza della caldaia sostituita (a meno di un’asseverazione tecnica adeguata che giustifichi il potenziamento dell’impianto).
D. Posso accedere al contributo del Conto Termico e contemporaneamente alle detrazioni fiscali?
No, si tratta di incentivi non cumulabili. Attenzione: nel momento in cui viene acquistato il nuovo apparecchio a biomassa, nella fattura va già indicata la causale e il tipo di incentivo a cui si intende accedere.
D. Il contributo del Conto Termico può superare il costo effettivo del prodotto?
A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, a partire dal 19 luglio 2014, l’incentivo erogato al soggetto-responsabile non potrà superare il 65% dell’investimento complessivo (somma delle spese ammissibili).
D. Devo sostituire un vecchio camino aperto, che non ha targhe che ne attestino la potenza. Come posso procedere?
Nel caso di camini aperti e in generale di manufatti artigianali costruiti in loco o prodotti installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa, al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso.
D. Per usufruire del Conto Termico è necessario installare un accumulo termico esterno oltre alla caldaia a pellet o a legna?
Si, per le caldaie a biomassa fino ai 500 kW è prevista di norma l’installazione di un sistema di accumulo termico. L’accumulo, infatti, garantisce un’adeguata funzione di compensazione di carico e minimizza i cicli di accensione e spegnimento della caldaia.
La dimensione dell’accumulo è una valutazione che spetta al progettista dell’impianto, ma in linea generale valgono le seguenti regole:
– per le caldaie con alimentazione manuale: volume di accumulo in accordo alla EN-303-5 2012
– per le caldaie con alimentazione automatica: volume di accumulo > 20 dm3/kWt
Le caldaie a marchio RED offrono comunque un ampio range di modulazione (potenza ridotta < 30% della potenza nominale) e questa caratteristica potrebbe permettere di soddisfare i requisiti del decreto anche in assenza di accumulo. Infatti, se il progettista dell’impianto certifica secondo la UNI/TS 11300 che il fabbisogno minimo di riscaldamento dell’edificio risulta superiore alla potenza minima utile del generatore di calore (nella Compact 35 ad esempio è 8,1kW), la sua asseverazione può permettere di accedere al Conto Termico anche in assenza di un volume di accumulo termico. Questa rimane in ogni caso una valutazione che dipende dalle caratteristiche specifiche dell’impianto considerato.
D. Come dev’essere compilata la causale del bonifico?
Ai fini dell’ammissione all’incentivo è necessario produrre copia delle fatture attestanti il costo sostenuto e la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui tali spese sono state pagate.
Le fatture devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- devono riportare il riferimento al D.M. 16.02.2016;
- devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione;
- devono riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA;
- devono essere intestate al Soggetto Responsabile;
- nel caso in cui il Soggetto abbia fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing;
- la somma degli importi deve coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.
Le ricevute dei bonifici effettuati dovranno essere caratterizzate dai seguenti elementi:
- la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 16.02.2016;
- la causale deve riportare il riferimento al numero della fattura e relativa data;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la causale deve riportare Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile;
- in caso di locazione finanziaria, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale);
- in caso di pagamento effettuato da un Soggetto diverso dal Soggetto Responsabile e non riconducibile alle fattispecie suddette (leasing, credito al consumo), la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di … (nominativo e codice fiscale del Soggetto Responsabile)”.