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Casi in cui compilare il Libretto di Impianto

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Spesso arrivano in redazione domande in merito alla compilazione del Libretto di Impianto, o meglio in quali casi deve essere compilato trovandosi di fronte a svariate tipologie di impianto composti da diversi generatori, macchine frigorifere e quant’altro.

Di seguito abbiamo elencato una serie di casi di tipi di impianto che si possono trovare usualmente; vediamo quanti libretti e RCEE dobbiamo andare a redigere.


Prima di iniziare con l’elenco dei casi è doveroso precisare quante segue per meglio capire quanti Rapporti di Efficienza Energetica vanno a volte vanno compilati:

“I controlli di efficienza energetica sono obbligatori solo sugli impianti termici superiori a determinate potenze: per l’art. 8 del DPR 74/13 si tratta degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW.

Per verificare se si è sopra tali soglie e quindi soggetti a tali controlli, la faq MISE- 7 contiene tre precisazioni importanti:

a) circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica

b) per le macchine frigorifere e/o pompe di calore, anche se utilizzate talvolta per riscaldare, vale la soglia dei 12 kW: sono obbligatori i controlli di efficienza energetica se la potenza utile della macchina in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva) è uguale o superiore;

c) in caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, “la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A [in Toscana l’allegato A al regolamento 25r/2015] non si compilano, pertanto, i RCEE di efficienza energetica”.

Quindi, per gli apparecchi collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva. Per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali uguali o superiori a 10 kW (o ai 12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore).

Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione”.

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