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Albergo: è reato non insonorizzare il condizionatore

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La corte di Cassazione penale (Sez. F) nella sentenza 39883/2017 depositata il 4 settembre ha condannato un albergatore che aveva installato un condizionatore troppo rumoroso.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un albergatore che in prima istanza era stato condannato alla pena dell’ammenda per avere disturbato il riposo delle persone con l’utilizzo di un impianto di un condizionatore d’aria. Le emissioni dell’impianto che superavano i limiti consentiti dalla legge in quanto l’impianto era posto sul tetto, non era insonorizzato,  privo di paratie ed era particolarmente rumoroso e tale da disturbare il riposo di numerose persone abitanti nel vicinato.

Tali elementi non permettono di ricondurre la condotta dell’albergatore alla violazione amministrativa della legge 47/1995 e neppure di considerarlo «una fonte rumorosa ex se strumentale all’attività alberghiera , come tale suscettibile di riduzione delle emissioni».

Ai fini del reato il codice penale 659* prevede due distinte contravvenzioni:

  • il reato previsto dal primo comma (punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309) per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’accertamento in concreto dell’avvenuto disturbo. Tale ipotesi si riferisce prevalentemente ai privati che, con schiamazzi o rumori, clacson, strumenti musicali, radio ad alto volume, condizionatori o che non impedendo strepiti di animali (come l’abbaiare del cane) disturbano le attività o il riposo delle persone. In tal caso, affinché scatti il reato, è necessario che il rumore – come detto – superi la normale tollerabilità ossia che risulti essere molesto;
  • il reato previsto dal secondo comma (punito con l’ammenda da euro 103 a 516) riguarda invece chi esercita una professione o un mestiere rumoroso. In tal caso l’illecito prescinde dall’aver creato un disturbo e dall’accertamento del superamento della soglia della tollerabilità, poiché l’illecito è presunto quando l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, spazio e modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità. La legge, infatti, spesso sancisce delle soglie di rumore alle attività produttive, come per le officine, le discoteche, gli alberghi e i locali di intrattenimento.

Leggi la sentenza


*Art. 659 codice penale: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

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