Con il provvedimento del 31 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.
Il decreto-legge 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 45/2017), ha dettato nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
L’articolo 11, commi 3 e 4 ha previsto per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:
- dei tributi sospesi (a tal proposito, si ricorda che l’articolo 48 del Dl 189/2016 ha disposto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate)
- dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017
- dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
- Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, mentre nell’ultima ipotesi lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018.
Inoltre, è previsto che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi.
La quota capitale, invece, è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento, di cui ai ricordati commi 3 e 4 dell’articolo 11, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.
IL PROVVEDIMENTO DEL 31 MAGGIO 2017
Il provvedimentoapprova le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione.
In particolare:
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 Dl 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;
- i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.