Inferriate e caldaia in facciata. Non serve il consenso dell’assemblea condominiale
Legittima l’apposizione perché la solidarietà condominiale e la sicurezza del domicilio sono prevalenti al decoro.
Legittima l’installazione di inferriate alle finestre da parte del singolo condomino senza il previo intervento dell’assemblea nel pieno contemperamento degli interessi. Il Tribunale di Roma afferma che «se si prevede che gli altri condomini non faranno un uso identico della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima perché gli interessi altrui costituiscono l’unico limite al godimento cui hanno diritto i compartecipanti il concorso dei diritti al miglior godimento della cosa comune si risolve non con il criterio della priorità bensì con quello dell’equo contemperamento dei contrapposti interessi».
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