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Perdita dallo scaldabagno, quale responsabilità?

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Vi è responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di danni derivati dalle perdite provenienti dallo scaldabagno altrui?

La risposta è positiva. Conforme: Cass., 14 gennaio 1988, n. 212 secondo cui:  «La responsabilità del proprietario d’un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione.

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Fonte: La Legge Per Tutti

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