Attestato di prestazione energetica: per redigerlo non sono necessari corsi di formazione per gli ingegneri, sia triennali che magistrali, che abbiano una laurea in ambito civile, ambientale o industriale.
Il chiarimento è arrivato a seguito di una richiesta della Regione Lazio. Il CNI ha deciso di riepilogare lo stato delle regole di una materia parecchio discussa: le competenze dei professionisti nella redazione dell’Ape. Posto che serve una rivisitazione delle norme, per renderle più chiare, per il Cni alcuni paletti sono stati fissati negli ultimi anni.
Il CNI ha precisato che quanto a suo tempo indicato nella Circolare CNI n. 367 del 29104/2014 è ancora sostanzialmente adeguato, perché da allora non sono intervenute variazioni normative, anche se appare sempre più necessaria la già allora auspicata revisione delle disposizioni per renderle più coerenti con le norme sulle competenze professionali.
La figura del “tecnico abilitato” all’esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici venne introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93176/CEE) e successivamente il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 art. 2 c.c ha stabilito i requisiti dei tecnici abilitati.
Il CNI chiarisce che “tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al settore a) civile ed ambientale di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale”.