Il catasto, in realtà, è in vigore in Trentino già dal 1998, ma la modalità di identificazione è sempre stata basata sui dati del proprietario e sull’indirizzo di ubicazione. Il proprietario però può cambiare, cosi come lo stradario e pertanto il sistema presenta un problema di fondo sull’affidabilità delle informazioni. Con il nuovo sistema SIRE il vincolo per l’identificazione dell’impianto è affidato al codice riportato sull’etichetta che quindi non è affetto da tali problematiche.
Il catasto degli impianti termici
Nel catasto degli impianti termici confluiscono le informazioni concernenti le caratteristiche dell’impianto termico civile, i dati relativi alle manutenzioni e le generalità dei soggetti coinvolti. L’obiettivo fondante la realizzazione del catasto degli impianti termici è quello di assicurare una conoscenza unitaria dei dati relativi agli impianti termici in esercizio sul territorio provinciale, favorendo le attività di ispezione degli impianti stessi.
Le procedure di accatastamento
L’accatastamento si realizza attraverso due distinte operazioni:
- apposizione sull’apparecchio dell’etichetta adesiva con codice alfanumerico che identifica l’impianto cui si riferisce fino alla dismissione o sostituzione dell’apparecchio su cui risulta applicato;
- registrazione dei dati all’interno della piattaforma informatica SIRE.
Nel caso di più apparecchi, l’etichetta adesiva va collocata sulla caldaia (attiva o disattiva) di maggior potenza. Mancando la caldaia, l’etichetta va apposta – in ordine di importanza – su: sottostazione di teleriscaldamento, apparecchio di cogenerazione, pompe di calore (compresi gli split), termoconvettori e apparecchi ad energia radiante.
Nel caso in cui l’impianto termico sia costituito da una stufa a legna o pellet e/o cucina economica e/o termocucina e/o stufa a olle e/o caminetto, l’etichetta può essere apposta, indifferentemente, sull’apparecchio stesso ovvero sulla copertina esterna del relativo libretto di impianto.
Le etichette di identificazione dell’impianto termico civile sono distribuite a titolo gratuito da parte di APRIE
L’accesso al catasto
L’accesso al catasto degli impianti termici in SIRE è consentito:
- ad installatori e manutentori previamente accreditati presso APRIE
- ai responsabili dell’impianto termico e – se persone diverse – ai proprietari, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi al proprio impianto termico, tramite la Carta provinciale dei Servizi (CPS);
- ad amministrazioni comunali presenti sul territorio provinciale, limitatamente alla visualizzazione dei dati relativi agli impianti termici civili ricadenti nel rispettivo perimetro comunale;
- ad altri soggetti richiedenti l’accesso specificamente individuati da parte di APRIE per motivate esigenze di pubblica utilità.
La registrazione dei dati in SIRE sostituisce la trasmissione cartacea ad APRIE della prima pagina del libretto di impianto per la climatizzazione e del rapporto di controllo di efficienza energetica.
Adempimenti del responsabile dell’impianto
L’accatastamento dell’impianto termico grava sul soggetto responsabile dell’impianto termico che vi provvede incaricando l’impresa installatrice o quella addetta alla manutenzione ovvero, qualora intenda provvedervi da sé, recandosi presso la sede di APRIE.
Il termine ultimo per l’accatastamento, e quindi anche per l’inserimento dei dati dell’impianto termico in SIRE, coincide con il trentesimo giorno dalla prima manutenzione utile dell’impianto.
Adempimenti del manutentore
Entro trenta giorni dalla visita manutentiva, l’impresa addetta alla manutenzione accede alla piattaforma informatica SIRE ed ivi registra i risultati delle manutenzioni effettuate, fermo restando in ogni caso l’inserimento di ogni altra variazione intervenuta nei dati riferiti all’impianto termico in sé e per sé nonché in quelli riferiti al relativo soggettivo responsabile.
Sanzioni
La legge 20/2012 sull’energia identifica le sanzioni e quantifica gli importi. Alcune tipologie di sanzioni sono state però ricondotte dalla Giunta provinciale (deliberazione 13 novembre 2015 n.20) all’interno del regime del temperamento sanzionatorio.
Fonte: Ufficio Stampa Provincia di Trento