Ripartizione delle spese tra i condomini per la ristrutturazione della centrale termica e maggioranze necessarie in assemblea.
Nell’ambito di un condominio, la decisione dell’assemblea di procedere alla ristrutturazione della centrale termica non deve essere presa a maggioranza dei condomini, ma basta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno metà dei millesimi dell’edificio. Infatti si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria e non di innovazione. La ripartizione delle spese va fatta sulla base dei millesimi di proprietà e non a quelli del riscaldamento. È quanto chiarisce il tribunale di Roma con una recente sentenza.
In quest’ottica – si legge nella pronuncia in oggetto – l’adeguamento dell’impianto, la sostituzione della caldaia e la ripartizione di alcuni tratti di tubazione costituiscono opere di manutenzione straordinaria approvabili con la maggioranza relativa (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) e non assoluta (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio) dei condomini.
Fonte: La Legge per Tutti