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La canna fumaria non danneggia il decoro architettonico

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1443001103458.jpg--caminetti_e_sicurezza__3_motivi_per_pulire_la_canna_fumariaAnche in assenza di comunicazione all’assemblea, il tubo adibito a canna fumaria che sale per la parete dell’edificio non pregiudica l’estetica del palazzo..

Appoggiare la canna fumaria lungo il muro dell’edificio non danneggia il decoro architettonico del palazzo condominiale: è questo l’orientamento espresso dal Tribunale di Campobasso in una recente sentenza [1].

Secondo il giudice molisano, il tubo che sale lungo l’esterno della parete perimetrale non arreca pregiudizio alla struttura dell’edificio, non alterando il decoro architettonico dello stesso. Anche se il proprietario commette una violazione procedurale, non informando il condominio dei lavori in corso, la canna fumaria rimane al suo posto essendo lecito l’intervento in sé e per sé.

L’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che:

– non impedisca l’altrui pari uso,

– non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio,

– e non ne alteri il decoro architettonico.

Bisognerà sempre fare attenzione a non creare problemi agli altri proprietari e, in particolar modo, alle finestre e ai terrazzi dei condomini posti nelle adiacenze della canna; bisognerà utilizzare un piccolo e sottile tubicino e, sul piano cromatico, dello stesso colore scuro della parete o degli infissi del fabbricato.

Bisogna poi valutare, comunque, il valore del fabbricato. È chiaro, infatti, che l’impatto con il resto dell’edificio si determina anche in ragione della qualità dell’edificio stesso. Se il fabbricato in questione non è di particolare pregio storico o artistico, si deve ritenere, come evidenzia il giudice, che non vi sia una lesione del decoro architettonico dell’edificio.

Secondo il giudice non vale, per sostenere l’illegittimità dell’intervento, il fatto che, se pure nel caso specifico la canna fumaria non altera l’edificio, qualora tutti i condomini ne installino una propria, si verificherebbe una lesione del decoro del fabbricato. Infatti, in un fabbricato di modeste dimensioni, se anche ciascun condomino apponesse sulla parete laterale un piccolo e sottile tubicino dello stesso colore scuro degli infissi, non vi sarebbe alcuna compromissione dell’armonia e della fisionomia dell’edificio. Quindi non verificandosi alcun turbamento dell’estetica condominiale non vi è alcuna violazione del regolamento.

In ogni caso è sempre opportuno leggere con attenzione, prima dei lavori, il regolamento di condominio, per verificare se esso prescriva l’obbligo di informare l’assemblea; ma anche in assenza di tale comunicazione, si non ritenere che l’intervento sia illecito, perché la violazione non è considerabile particolarmente grave.

La sentenza

LA MASSIMA

L’appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l’apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico (Nella fattispecie, all’esito dell’istruttoria, è stato accertato che la canna fumaria appoggiata dal convenuto all’esterno del muro perimetrale del fabbricato condominiale non arrecava pregiudizio alla struttura dell’edificio né alterava il decoro architettonico).

Fonte: La Legge per Tutti

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