Home Articoli Tecnici La legge di Stabilità: guida alle novità (SECONDA PARTE)

La legge di Stabilità: guida alle novità (SECONDA PARTE)

689
0

legge di stabilitàProlungati gli incentivi per i vecchi impianti a biomassa

Grazie a l’emendamento inserito in Commissione Bilancio alla Camera si estenderanno per 5 anni, gli incentivi agli impianti a biomassa, biogas e bio liquidi sostenibili. La misura potrebbe costare circa 300 milioni di euro all’anno. Novità anche per quanto concerne il prolungamento del periodo incentivato oltre la scadenza prevista per alcuni vecchi impianti a biomasse.

Una nota positiva riguarda tutte le installazioni di grossa taglia che producono solo energia elettrica, con una spesa per l’estensione degli incentivi che andrà a consumare il budget dei 5,8 miliardi riservato alle FER non FV che se superato, andrebbe a bloccare l’incentivo stesso.

Quindi la domanda che ci viene naturale è la seguente: Il tetto può essere messo a rischio?

Secondo l’analista Tommaso Barbetti di eLeMeNS:

Teoricamente sì! La cifra è tale da portare sicuramente allo sforamento del budget, se gli impianti che ne hanno diritto ottenessero l’estensione dal primo gennaio 2016 – e ancora – vanno però considerati i tempi tecnici per le richieste di estensione e l’esame di queste da parte della Commissione europea, che potrebbero essere lunghi.”

 

Incentivi fino al 2020

La trasformazione dispone che alla creazione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che finiscono entro la fine del 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta sia concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di una incentivazione all’energia prodotta, pari all’80% di quello attuale (riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza).

La distribuzione dell’incentivo – dispone l’emendamento – è subordinata alla decisione positiva della Commissione europea in risultato alla notifica del regime di aiuto.

L’analisi della Commissione europea

I produttori interessati all’allungamento, dovranno dare al MiSE tutti gli elementi per la comunicazione alla Commissione UE, che verificherà ad ogni impianto – le compatibilità ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

Il riferimento è alla Comunicazione 2014/C 200/01, secondo la quale la Commissione considererà ammissibili i soccorsi agli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto:

“se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione” e a condizione che siano l’aiuto sia “concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili”, che la misura sia “concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato” e che sia “in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato”.

L’emendamento nella sua versione primaria era ancora più generoso verso gli impianti avvantaggiati e ed è stato ridimensionato. L’inedita formulazione limita da 12 a 4 anni l’allungamento dell’incentivo e introduce palesemente il legame dell’approvazione dell’estensione per il singolo impianto da parte della Commissione europea, che ne verificherà la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Si sottraggono risorse ai nuovi impianti a rinnovabili

Pesante il giudizio arrivato dal Coordinamento FREE, che raduna le associazioni delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. Gli impianti a cui si va in aiuto, sono:

“per lo più di grandi impianti realizzati molti lustri fa per la produzione di energia elettrica da biomasse, che quasi sempre dissipano la grande quantità di termica comunque generata” e che “hanno beneficiato per 15-20 anni degli incentivi di Cip 6 o di Certificati Verdi, quindi sono già abbondantemente sostenuti e ammortizzati”.

Impianti che in questo modo deprederanno risorse a quelli nuovi, dove:

“va sottolineato che la riesumazione di questi vecchi impianti comporterà, se la Commissione UE darà il benestare, una significativa spinta al repentino superamento della soglia di 5,8 miliardi a discapito dei nuovi impianti a biomasse e biogas di piccola e media potenza operanti in cogenerazione promossi dalla bozza di decreto sulle FER non fotovoltaiche.”

 

Produzione da rinnovabili e reddito agrario

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, si considerano produttive di reddito agrario.

Oltre i limiti di cui sopra invece si utilizza il coefficiente di redditività del 25% dell’ammontare dei corrispettivi Iva.

Accise elettricità da rinnovabili

L’art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 504/1995 – che esenta dall’accisa l’energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili >20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e spazi diversi dagli appartamenti – si applica anche all’energia usata da soci delle società cooperative di distribuzione e produzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, comma 1, n. 8), legge n. 1643/1962 in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

Bonus Mobili

Anche il Bonus Mobili del 50% è prorogato fino al 31 dicembre 2016 su una spesa massima di 10 mila euro rimborsabile in 10 anni per l’acquisto di mobili contestuale a ristrutturazione edilizia. Con la nuova legge per la giovani coppie (almeno uno dei due under 35) che comprano la prima casa la soglia è innalzata a 16 mila euro senza fare una ristrutturazione.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.