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FAQ. CHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

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FragenCHIARIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Pubblicate le FAQ sul DM 26 giugno 2015
Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio portale un documento contenente delle FAQ sui DM 26/06/2015 (Requisiti minimi e certificazione energetica). Il documento vuole essere un valido aiuto per la corretta interpretazione del testo dei decreti

Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”

Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”

Chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, attuativo dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Nel documento è evidenziato, per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e fornito il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.

Domande e Risposte

Domanda (DM requisiti minimi / Allegato 1 punto 2.2)

La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas deve essere intesa come cambio di tipologia di generatore?

Risposta

Non costituisce cambio di tipologia poiché utilizza lo stesso vettore energetico e la stessa tecnologia di combustione.

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Domanda (DM Linee guida APE / DM articolo 10)

Non esistono norme transitorie, per cui, mentre è chiaro che per compravendite e locazioni i nuovi APE seguiranno le nuove linee guida, cosa succede per le pratiche edilizie in corso, cioè le pratiche che hanno la richiesta di permesso a costruire prima dell’entrata in vigore del decreto requisiti e/o delle linee guida nazionali (e anche il i requisiti minimi)?

Posso prospettarsi più casi:

– Visto che nella normativa si fa riferimento alla data di richiesta del permesso a costruire, i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente e nella redazione dell’APE/AQE finale si fa riferimento alle vecchie linee guida, ameno che non intervengano variazioni tali da richiedere un nuovo permesso a costruire

– Oppure i requisiti minimi restano quelli della normativa precedente, mentre la redazione dell’APE/AQE va fatta secondo le nuove linee guida (ma in questo caso verranno analizzati solo riscaldamento e acs o comunque tutti i servizi?…)

– Oppure sia requisiti minimi che linee guida non seguono “la regola” della data della richiesta del permesso a costruire e quindi si applicano i nuovi decreti anche alle pratiche edilizie in corso.. C’è la possibilità di scegliere tra APE vecchio e metodo nuovo?

Risposta

I requisiti minimi da rispettare dipendono dalla data di richiesta del titolo abilitativo. La procedura e la normativa da seguire è quella in vigore a tale data. La redazione dell’AQE a cura del direttore dei lavori avverrà secondo le procedure e le metodologie di calcolo vigenti alla data della richiesta del permesso a costruire.

L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto seguendo la legislazione e la normativa in vigore al momento della produzione dell’attestato. Dal 1 ottobre 2015 varrà quindi solo la nuova procedura (DM interministeriale 26 giugno 2015) di redazione dell’APE.

Nel campo “informazioni aggiuntive” del nuovo APE può essere riportata la vecchia classe energetica e la vecchia prestazione energetica

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, prima pagina, campo destinazione d’uso)

Quali, tra gli edifici della categoria E.1, sono le destinazioni d’uso “residenziali”? Per quali categorie è necessario considerare i servizi di illuminazione e trasporto?

Risposta

Ai fini della compilazione dell’APE e nell’ambito del DM Interministeriale 26 giugno 2015, tra gli edifici di categoria E.1, si considerano “non residenziali” le seguenti sotto-categorie:

E.1. (1) bis: collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1.(3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

Si considerano “residenziali” solamente le seguenti sotto-categorie:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili.

I servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali.

Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella Legge 90/13).

Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l’obbligo di determinazione dell’indice di prestazione per l’illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)). Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto.

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, prima pagina, campo destinazione d’uso)

E’ ammessa la possibilità di produrre un APE nel quale sia indicata contemporaneamente Residenziale e Non residenziale?

Risposta

No, poiché secondo quanto indicato all’Art. 1, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Da tenere presente che, considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile poter suddividere in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d’uso prevalente.

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, prima pagina, campo oggetto dell’attestato)

Cosa si intende per intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari? Quando si può certificare un intero edificio, una unità immobiliare e un gruppo di unità immobiliari?

Risposta

Per intero edificio si intende un edificio con una sola unità immobiliare (per esempio una villetta monofamiliare, una palazzina uffici, un hotel). Per unità immobiliare si intende una sola unità in un edificio pluri-unità. Per il gruppo di unità immobiliari si deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005:

  1. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

L’attestato di prestazione energetica, di norma, si riferisce ad una sola unità immobiliare. La certificazione per “intero edificio” è possibile quando si tratta di un edificio composto da una sola unità immobiliare (per esempio una villetta mono familiare, una palazzina uffici, un hotel).

La redazione di un solo attestato di prestazione energetica per un “gruppo di unità immobiliari” è raro e deve far riferimento a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs.192/2005. In questo caso l’attestato fa riferimento ad una unità rappresentativa e i valori riportati nell’ape sono ad essa riferiti.

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Domanda (DM Linee guida APE)

Servizi energetici presenti: edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale

Nel caso di unità dotate di impianto di climatizzazione estiva, ma nelle quali non è presente l’impianto di riscaldamento, è necessario simulare l’impianto di climatizzazione invernale come sempre presente?

Risposta

Sì, visto che nel testo delle Linee guida è scritto:

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, prima pagina, prestazione energetica globale)

Quale è la superficie utile da mettere al denominatore nel calcolo degli indici di prestazione energetica?

Risposta

Secondo la definizione n.50 dell’allegato A del D.Lgs.192/2005:

La superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica.

Per “volumi interessati dalla climatizzazione” si intende l’unione dei volumi riscaldati e raffrescati, corrispondenti a superfici riscaldati o raffrescati (vedere prUNI/TS 11300-5).

Tale superficie, così come definita, è utilizzata al denominatore per la determinazione degli indici di prestazione energetica di tutti i servizi.

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, seconda pagina, raccomandazioni)

In un edificio senza impianto, in cui si simula l’impianto di riscaldamento, ha senso inserire le raccomandazioni? Le raccomandazioni vanno inserite anche per edifici ad altissima prestazione energetica?

Risposta

Le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità. In assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Le raccomandazione vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica.

Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili.

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Domanda (DM Linee guida APE / Appendice B, terza pagina, dati di dettaglio degli impianti)

Cosa bisogna scrivere nelle righe “Produzione da fonti rinnovabili”?

Risposta

Per le fonti rinnovabili si elenchino gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili in situ presenti nell’edificio, quali, ad esempio pompe di calore (anche già presente sopra), solare termico, fotovoltaico, ecc. ; Per questi impianti ci si limiterà ad indicare la potenza nell’apposita colonna. In particolare si indicheranno: potenza di picco per il fotovoltaico, la potenza nominale elettrica per il mini-eolico, la potenza utile per le pompe di calore. Tutte le potenze si indichino espresse in [kW]. Nel caso di collettori solari termici, invece della potenza in kW si indicherà il valore della superficie di apertura installata in m2.

 

 

 

 

 

 

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