Una caldaia utilizzata per la sola produzione di acqua calda pò essere considerata ancora impianto termico e quindi essere sottoposto ai controlli previsti dal DPR 74/2014?
In primo luogo diamo la definizione di “impianto termico” fornita dall’ultimo
Decreto: Art. comma 1-tricies dell’art 2 del Dlgs 192/05 (introdotto dalla legge di conversione n. 90 del 03-08-2013 nel DL-conv 63/2013) – Vigente dal 04/08/2013 (l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche’ gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita’ immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita’ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Non sono quindi impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
• gli edifici residenziali monofamiliari.
• le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
Detto questo però è necessario dimostrare all’ente di controllo che l’impianto termico è inattivo.
Vediamo infatti quando un impianto termico è considerato inattivo (e non soggetto a manutenzione, prove fumi, versamento degli oneri alla Provincia, ecc…):
• un impianto alimentato a gas di rete il cui contratto con il distributore del gas sia stato disdetto e con il contatore sigillato
• un impianto non alimentato a gas ed in assenza di bombole o serbatoi
• un impianto a gas avente una caldaia utilizzata solo come scaldaacqua unifamiliare, ma in essenza di radiatori o ventilconvettori, ovvero con uscita dell’acqua di riscaldamento fisicamente staccata dall’impianto di distribuzione del calore.
A seguito di disattivazione di un impianto deve essere comunicata la data di disattivazione con una dichiarazione di non possesso con le opportune annotazioni.
Attenzione però: se si rimette in funzione l’impianto termico, bisogna preventivamente effettuare i controlli e le manutenzioni e comunicare la messa in funzione.
La Provincia si riserva comunque il diritto di effettuare una visita di controllo per verificare la veridicità di quanto dichiarato e dell’avvenuta effettuazione dei controlli di efficienza energetica fino al momento della disattivazione dell’impianto.
a cura della redazione