Dopo essere stata portata al 22% l’anno scorso, l’imposta sul valore aggiunto sulla vendita di pellet torna all’aliquota ridotta del 10%, come per la legna da ardere. Il testo integrale della Legge di Stabilità 2016 all’esame del Senato e l’iter dell’atto.
L’articolo 47 della Legge di Stabilità “Modifiche alla disciplina fiscale appilcabile al settore agricolo” (vedi testo allegato in basso) al comma 11, ripristina l’aliquota Iva ridotta al 10% per le cessioni di pellet, che la Legge di Stabilità 2015 aveva elevato al 22%.
Viene quindi soppressa l’esclusione delle cessioni di pellet dall’aliquota Iva ridotta alla quale sono già assoggettate le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, e i cascami di legno compresa la segatura.
Secono i nostri calcoli l’innalzamento dell’Iva arrivato l’anno scorso e ora in fase di rientro ha prodotto un rincaro per il consumatore di circa 50 centesimi di euro per ogni sacco da 15 kg e di circa 31-35 euro per ogni tonnellata.
Su costi e benefici del pellet si veda il nostro Speciale Tecnico “Riscaldarsi con il pellet e con la legna” e il recente articolo “Pellet, i prezzi aggiornati e una guida all’acquisto“.
Se il combustibile potrà presto essere venduto con Iva agevolata, ricordiamo che – come da chiarimento dell’Agenzie delle Entrate – l’acquisto di una stufa a pellet gode dell’Iva agevolata al 10% solo quando è utilizzata per riscaldare il liquido che alimenta il sistema di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua sanitaria, oppure, come parte della prestazione di servizi se installata nell’ambito di una ristrutturazione.
- Il testo del Ddl “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (pdf)
- Il link all’iter dell’atto in Senato
a cura di Qualenergia