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Nuova circolare sui dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto

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Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l’utilizzo, durante l’esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l’INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

– quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI Dispositivi di Protezione Individuale);

– quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili. E’ opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano
fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perchè, ad esempio, avvitati ad un supporto.

Per meglio presentare le due tipologie di dispositivi di ancoraggio, il documento riporta anche altre informazioni.

Dispositivi di ancoragio installati non permanentemente nele opere di costruzione

L’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ….intende per DPI “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Inoltre l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che

“….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….”. Da questo excursus normativo consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. Tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:

• sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;

• sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

Dispositivi di ancoraggio instalati permanentemente nele opere di costruzione

Secondo i riferimenti normativi già riportati risulta evidente che i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

a cura della Redazione

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