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Pillole Regionali. Regione Abruzzo. Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

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«Si tratta di una legge – ha commentato il consigliere Pietrucci – che e’ stata sollecitata dai cittadini e, soprattutto, dalle associazioni di categoria di produttori e manutentori di impianti termici. Una legge che recepisce e attiva le direttive comunitarie e la legislazione nazionale non solo nell’esercizio del controllo degli impianti termici ma anche sul tema di riduzione e consumi energetici».

Ecco un estratto:

Art. 2

(Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici)
1. Ai fini di cui all’art. 1 ed in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192), con Regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio economico e di un corretto rapporto costi benefici per i cittadini, la Regione provvede a:
a) definire l’ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
b) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
5) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell’impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l’assunzione della funzione;
6) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e
controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;
7) definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l’adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
f) stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell’energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all’art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all’ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell’anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell’ implementazione e dell’aggiornamento del catasto degli impianti termici;
g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge
fonte: Regione Abruzzo

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