Regione Marche. LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 19 Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici
(Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici)
2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un’unica targa impianto come individuata al comma 4, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell’unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unità immobiliare o all’intero edificio. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi. In questi casi è attribuito un unico codice catasto.
3. Il codice catasto è composto da quattro lettere che identificano gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, e da sei numeri che rappresentano il numero progressivo dell’impianto, come da Allegato 8. Il codice è così composto anche per quegli enti che sottoscrivono l’accordo previsto all’articolo 2, comma 2.
4. Il codice catasto è trascritto su un’apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso.
5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono inviare la documentazione prevista da questa legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.
6. Il Catasto consente la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l’esercizio dell’impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.
7. Al fine di rendere il Catasto sempre più completo ed efficiente, in base a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005 la Regione può chiedere ai distributori di combustibile di fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I distributori sono tenuti a dare tali informazioni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
a cura della Regione Marche