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Pillole Regionali. Regione Marche. LEGGE REGIONALE 20 Aprile 2015, n. 19 Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici

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Regione Marche. LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 19 Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici

Art. 12
(Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici)
1. E’ istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici.

2. Il Catasto assegna un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato. I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un unico codice catasto e un’unica targa impianto come individuata al comma 4, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell’unità immobiliare costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unità immobiliare o all’intero edificio. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori fissi a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi. In questi casi è attribuito un unico codice catasto.

3. Il codice catasto è composto da quattro lettere che identificano gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, e da sei numeri che rappresentano il numero progressivo dell’impianto, come da Allegato 8. Il codice è così composto anche per quegli enti che sottoscrivono l’accordo previsto all’articolo 2, comma 2.

4. Il codice catasto è trascritto su un’apposita targa adesiva da applicare sugli impianti termici, detta targa impianto. Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso.

5. Il Catasto interagisce con gli utenti che devono inviare la documentazione prevista da questa legge e per ognuno di essi prevede procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati.

6. Il Catasto consente la registrazione telematica di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle autorità competenti da parte dei soggetti preposti, nonché la stampa di tutti i moduli riguardanti l’esercizio dell’impianto i quali, una volta firmati, possono essere trasmessi anche in up-load attraverso lo stesso sistema gestionale, in sostituzione della trasmissione cartacea.

7. Al fine di rendere il Catasto sempre più completo ed efficiente, in base a quanto previsto dallarticolo 9, comma 3, del d.lgs. 192/2005 la Regione può chiedere ai distributori di combustibile di fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno. I distributori sono tenuti a dare tali informazioni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo dell’anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

 

a cura della Regione Marche

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