La Corte di appello ha dedotto che né l’art. 890 cc né l’art. 7 del r.e. prevedono distanze per le canne fumarie mentre quella di metri dieci era prevista nell’art. 6 comma 15 dpr 1391/1970, norma dichiarata inapplicabile dal primo giudice, senza censura sul punto di alcuna parte. In ordine alla nocività o pericolosità il Doro non aveva fornito alcuna prova mentre controparte aveva documentato l’esistenza di due provvedimenti giudiziari, in particolare ex art. 700 cpc, che avevano escluso conseguenze nocive per l’appartamento e la salute dell’appellato.
Ciò premesso, la prima censura afferma l’esistenza di una normativa sulle distanze esclusa dalla sentenza (si legge, invero, a pagina quattro che sia l’art. 890 cc che l’art. 57 del reg. ed. non contengono alcuna prescrizione in tema di distanze ed in articolare la norma regolamentare prevede solo una altezza dei comignoli di almeno un metro dal colmo delle coperture, in modo da evitare danni a terzi per i fumi).