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Novità anche sugli incentivi per l’energia da biogas

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 dello scorso 18 novembre, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dedicato alle variazioni degli incentivi alle energie rinnovabili. Diventa operativa la rimodulazione della tariffa anche per quanto riguarda la produzione, da fonti alternative diverse dal fotovoltaico, di energia elettrica.

Di grande interesse è la rimodulazione della tariffa inerente agli impianti di produzione di energia da biogas. Ecco i punti più importanti:

– Riduzione degli incentivi? Non è obbligatoria! I titolari degli impianti non sono tenuti ad aderire alle incentivazioni. La mancata adesione però conduce alla penalizzazione di qualsiasi tipologia di regime incentivante per quanto riguarda gli impianti realizzati nello stesso sito in cui si trova l’attuale impianto. Il blocco sarà effettivo per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine dell’attuale regime.

– Rimodulazione esclusa per gli impianti il cui diritto agli incentivi termina entro la fine di quest’anno, o entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biogas e biomasse di potenza non superiore ad un megawatt, ed anche per tutti quelli che rientrano nella normativa della più recente incentivazione di cui al Decreto ministeriale 6 luglio 2012.

Il Decreto si applica negli impianti che beneficiano di certificati verdi, e di quelli con tariffa omnicomprensiva con estromissione della tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici (già regolata dai decreti 16 e 17 ottobre 2014).

L’inedito incentivo viene determinato secondo le modalità presenti nell’allegato 1 al Decreto ministeriale già citato, grazie ad una formula matematica in grado di tenere conto di alcune variabili consistenti nella durata dell’attuale periodo di incentivazione (riconosciuto a decorrere dal primo giorno del mese seguente a quello di esercizio della opzione e compete per l’intero periodo residuo e per i seguenti 7 anni).

L’opzione relativa all’ampliamento del periodo di incentivazione di 7 anni, dovrà essere inviata al Gse (Gestore servizi energetici) entro 90 giorni alla entrata in vigore del decreto (esattamente entro il 17 febbraio 2015).

Va ricordato che entro il 18 Dicembre, queste modalità, verranno stabilite dal Gestore servizi energetici.

 

 

a cura della Redazione

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