Home Impianti Termici Pillole Regionali. Regione Marche: nuove disposizioni per il controllo degli impianti termici

Pillole Regionali. Regione Marche: nuove disposizioni per il controllo degli impianti termici

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Approvate le modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 che prevede tempi più stretti per avviare i controlli e una maggiore attenzione sui codici catastali

a Regione Marche ha approvato una serie di modifiche alle norme sul controllo e l’esercizio degli impianti termici, che mirano a uniformare le procedure di controllo sul territorio regionale, eliminando la differente applicazione a zone della normativa previgente, in attuazione della direttiva 2010/31/UE.

Ispezioni programmate. Le principali modifiche riguardano le modalità di programmazione delle ispezioni. Rimane la possibilità per l’utente di modificare la data prevista per i controlli – previa richiesta scritta o telefonica almeno tre giorni prima – ma per non più di due volte consecutive. Inoltre la nuova data deve essere necessariamente fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta.

I codici catastali. A cambiare è anche l’assegnazione dei codici catasto da parte del Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici: i nuovi impianti registrati disporranno di un codice a quattro lettere che identifica gli enti preposti all’ispezione, e otto numeri che rappresentano il numero progressivo dell’impianto. Rimane l’obbligo di esporre il codice sugli impianti e sulla documentazione inerente l’impianto stesso.

Scadenze relative ai bienni 2009/2010 e 2011/2012. Le autorità competenti, ovvero i comuni con più di 40mila abitanti e le province, che non avessero ancora terminato le ispezioni relative ai bienni 2009/2010 e 2011/2012 con il nuovo testo di legge potranno avvalersi della proroga del termine entro il quale è possibile regolarizzare l’autocertificazione da parte dei responsabili degli impianti termici, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Scadenze per il biennio 2013/2014. Per i comuni e le provincie che avessero concluso le ispezioni relative ai bienni precedenti, i termini per completare i controlli documentali per il biennio 2013/2014 saranno fissati entro il 31 dicembre 2016, previo aver inviato il primo rapporto di controllo munito di codice identificativo entro il 30 settembre 2016 alle autorità competenti.
Tempi invece più lunghi per le autorità in ritardo con le autocertificazioni relative ai bienni precedente: per questi comuni il termine è fissato al 30 luglio 2017.

Fonte: Casa e Clima

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