Dedico questo appuntamento all’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), documento fondamentale per chi vende, compra o affitta un immobile ma anche per chi affronta un progetto di efficientamento energetico e miglioramento per il proprio edificio; è inoltre un documento richiesto nella fase di rilascio del certificato di agibilità/abitabilità da parte dei comuni.
Cos’è?
L’Attestato di Prestazione Energetica sostituisce ciò che precedentemente era chiamato “Attestato di Certificazione Energetica”.
È un documento che riporta informazioni sull’efficienza energetica di un immobile.
Quando si acquista un elettrodomestico, questo presenta un cartellino con una classe energetica (che va da G, molto scarsa, a A++, molto efficiente): la stessa cosa vale per gli immobili – tramite l’APE possiamo conoscere l’efficienza ed i consumi energetici riferiti al comparto degli impianti termici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria)
Gli obiettivi della certificazione energetica degli edifici sono quelli di:
– migliorare la trasparenza del mercato immobiliare fornendo agli acquirenti ed ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile.
– informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico relativo alla conduzione del proprio “sistema edilizio” in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione.
– consentire agli interessati di ottenere dal fornitore/venditore di un immobile informazioni affidabili sui costi di conduzione e valutare pertanto se gli conviene spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
– consentire ai proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco visibili, come isolamenti termici di muri, tetti, etc., di veder riconosciuti i loro investimenti.
Quando serve?
Si deve dotare il proprio immobile di APE, obbligatoriamente, nei seguenti casi:
– Nuova costruzione
– Vendita
– Locazione
– Cessione (anche a titolo gratuito)
– Annunci immobiliari
Esso deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o alla persona interessata alla locazione, già in fase di avvio delle trattative e poi consegnato al momento della stipula del contratto, sia esso di vendita o di affitto.
Può essere redatto da un tecnico abilitato e nel caso della Regione Siciliana, il tecnico deve essere iscritto nell’albo regionale dei certificatori energetici.
Contenuti obbligatori e validità:
Un APE ben redatto deve contenere le seguenti informazioni:
> i dati del soggetto certificatore, dell’immobile e dell’edificio, nonché i dati catastali;
> una foto dell’edificio (opzionale);
> la classe energetica di appartenenza;
> le emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera;
> gli indicatori di prestazione energetica (con riferimento ad un immobile “tipo”);
> le caratteristiche dell’impianto termico;
> i possibili interventi migliorativi dell’edificio; (IMPORTANTISSIMI: senza questi l’APE non ha alcun valore)
> il timbro e la firma del soggetto certificatore;
> note generali.
A fronte dei nuovi aggiornamenti normativi, DEVE essere eseguito almeno un sopralluogo nei locali oggetto di attestazione.
Inoltre il certificato deve essere timbrato e firmato e deve avere in allegato una copia del documento di identità del certificatore.
Il documento va poi registrato informaticamente, entro 15 giorni, dal redattore presso il “Catasto Energetico Regionale”, dal quale si otterrà un numero di protocollo.
In mancanza di una o più di queste informazioni, l’attestato perde il suo valore.
Un A.P.E. vale solitamente per 10 anni ma qualora si intervenga sull’involucro dell’edificio (muri, finestre, porte, solai), o sull’impianto termico, bisognerà aggiornarlo, redigendone uno nuovo.
Sanzioni:
Chi espone un annuncio pubblicitario privo del parametro risultante dall’attestato di Prestazione energetica, è passibile di una sanzione amministrativa.
Il proprietario che non ottempera all’obbligo di redigere l’Attestato per un immobile oggetto di nuova locazione, può subire una sanzione amministrativa (nel caso in cui la violazione sia commessa nell’ambito di un contratto di compravendita la sanzione sale)
Sanzioni sono previste nel caso di edificio di nuova costruzione nei confronti del committente o del costruttore.
Sono previste multe anche per i professionisti che intervengono nel processo di qualificazione energetica, in particolare, il professionista che, nella redazione dell’attestato non rispetti i requisiti di calcolo dettati dal decreto, è passibile di sanzioni.
Anche il direttore dei lavori che non presenti al comune l’asseverazione di conformità dell’edificio eseguito comprensiva dell’Attestato di Prestazione Energetica, potrà subire una sanzione.
Costi:
Il costo di un A.P.E. dipende da diversi fattori come la dimensione e la quantità di unità immobiliari da certificare, la complessità degli impianti termici, la presenza o meno di impianti a fonti rinnovabili.
In Sicilia il prezzo medio, per un appartamento indipendente di 80 metri quadrati dotato di scalda acqua e caldaia, si aggira attorno alle 250€
Al solito potrete inviare i vostri quesiti attinenti al tema a: info@bptek.it
Fonte: Giornale di Lipari