Sul B.U.R. n. 39 del 21 ottobre 2015, n. 42 della regione Friuli Venezia Giulia è stata pubblicata la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante le norme per la per la sicurezza dei lavori in quota e la prevenzione del rischio cadute dall’alto.
Il Provvedimento si compone delle seguenti norme:
– Articolo 1. Finalità: la legge, in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 al fine di garantire il transito, l’accesso e l’esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l’installazione di impianti in condizioni di sicurezza.
– Articolo 2. Definizioni: in questo articolo sono date le definizioni delle figure delle prevenzione e degli obblighi di legge; nel dettaglio si definisce:
a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
e) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
f) ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;
h) gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all’opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;
j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall’alto;
k) rischio di caduta dall’alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;
l) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008;
n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008;
o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.
– Articolo 3. Ambito di applicazione: determina il campo di applicazione del provvedimento; nel dettaglio legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall’alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), nonché a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale. Restano escluse legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
– Articolo 4. Criteri generali: prevede l’obbligo di seguire, per le lavorazioni previste dal precedente articolo, le norme previste dall’Allegato della legge.
– Articolo 5. Adempimenti: sono enunciati gli obblighi; nel dettaglio sono i seguenti:
a) il committente o altro soggetto legittimato, all’atto di inoltro dell’istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all’amministrazione concedente la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) il committente o altro soggetto legittimato, a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);
c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori, sempre il committente o altro soggetto legittimato allega la documentazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
Nel caso sussistano rischi di caduta dall’alto, negli interventi disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
Per quanto riguarda l’elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell’opera, ove previsto, il documento è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell’immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Inoltre deve essere aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.
Il proprietario dell’immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura.
– Articolo 6. Elaborato tecnico della copertura: definisce le forma e i contenuti del documento:
a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l’ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall’alto, per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto deve tenere in considerazione, tra l’altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
c) documentazione attestante l’idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
e) dichiarazione dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
f) manuale d’uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
– Articolo 7. Sanzioni: prevede le sanzioni in caso di inadempimento.
– Articolo 8. Attività di formazione e informazione: enuncia le attività di formazione e formazione promosse dalla Regione.
– Articoli 9. Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 19/2009: inserisce delle modifiche alla precedente legislazione regionale.
– Articoli 10. Disposizioni transitorie e finali e 11. Entrata in vigore: definiscono i tempi di applicazione della legge regionale: 6 mesi dopo la sua pubblicazione sul B.U.R.
– Allegato A. Misure preventive e protettive: detta i criteri di progettazione e gli accorgimenti per la prevenzione del rischio.
Criteri generali di progettazione:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) il punto di accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
Percorsi di accesso alla copertura:
I percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l’accesso e l’esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.
I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) opere provvisionali.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore fatte salve situazioni esistenti;
c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.
Punti di accesso alla copertura
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.
In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un’altezza minima di 1,20 metri;
b) ove sia costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;
d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell’operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture
Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l’adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:
a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
b) parapetti;
c) linee di ancoraggio;
d) dispositivi di ancoraggio;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.
Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.
Fonte: Il Sole 24 Ore