Regione Piemonte: L’articolo 1118 del Codice Civile consente di rinunciare all’utilizzo dell’impianto termico centralizzato rispettando le condizioni da esso dettate e di seguito riportate:
“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.”
Nello “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” approvato con la DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, al punto 1.4.9 è riportato il principio per cui in Regione Piemonte ” Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 (E. 1 (1) Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme. E. 1 (2) Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
E. 1 (3) Albergo, pensione ed attività similari) con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa“.
Pertanto in Regione Piemonte in un edificio costituito da più di 4 unità abitative è sì ammesso il distacco dall’impianto centralizzato (come consentito dal Codice Civile) ma è vietata l’installazione di un impianto termico autonomo in sostituzione di quello centralizzato.
Fonte https://www.arpa.piemonte.it/faq/possibile-distacco-dallimpianto-centralizzato#:~:text=Pertanto%20in%20Regione%20Piemonte%20in,in%20sostituzione%20di%20quello%20centralizzato.