Il generatore di calore può essere considerato non attivo qualora si provveda alla chiusura delle utenze (gas/energia elettrica) che ne consentono l’alimentazione ed il funzionamento o, in alternativa, qualora vi sia un intervento documentato (dichiarazione di assunzione responsabilità) del centro assistenza che ne dichiara la disattivazione.
In qualsiasi caso, qualora si verifichino le condizioni sopra descritte, la documentazione attestante lo stato di fatto dovrà sempre essere, e rimanere, allegata al libretto di impianto.
Sono esonerati dal rispetto delle disposizioni relative a manutenzione, controllo di efficienza energetica ed autodichiarazione (cioè le disposizioni previste dal regolamenti regionali) gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o gli impianti termici (generatori) non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.
La disattivazione dell’impianto deve essere comunicata entro 30 giorni, dal responsabile dell’impianto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La nuova attivazione o la riattivazione dell’impianto (generatore) dovrà essere comunicata all’autorità competente o organismo incaricato entro 30 giorni dalla disponibilità delle fonte di energia necessaria al suo funzionamento.
Tutti gli impianti termici disattivati sono comunque soggetti a controllo da parte dell’autorità competente o dell’organismo esterno, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
L’eventuale riattivazione deve avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE.