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Indebita fruizione superbonus 110%: quali le conseguenze?

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Sull’indebita fruizione superbonus, è recentemente intervento sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze. La specificazione è stata fornita durante il question time in VI Commissione finanze della Camera, la responsabilità di natura amministrativa ricade sul beneficiario della Superbonus al 110%.

L’art. 121, comma 5, del DL n. 34/2020 (Decreto rilancio) prevede che “qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi di cui all’art. 20 del Dpr 602/73 e delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/97”.

Quindi, in base alla normativa di riferimento, se l’amministrazione finanziaria accerta il difetto, anche parziale, dei requisiti per il conseguimento del beneficio, la stessa provvederà a recuperare la somma, con una maggiorazione piuttosto rilevante,  con un aumento del 30%, a titolo di interessi e sanzioni, sull’importo versato.

Mentre per quanto riguarda il fornitore (cessionario), non sono previste sanzioni, ove sia in buona fede. Invero, lo stesso mantiene anche il diritto ad usufruire del credito.

Le precisazioni del mef sull’indebita fruizione del superbonus 110%

E’ possibile tuttavia che sia accertato il concorso nella violazione da parte del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari che hanno acquistato il credito.

Laddove, l’illecito sia stato determinato da infedeli attestazioni o asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati, la normativa prevede una sanzione da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata.

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