Con la Risposta 10 dell’11 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema del calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e la superficie delle unità non residenziali.
Il quesito tratta di un condominio formato dai seguenti 3 edifici:
– edificio A, composto da 4 unità immobiliari ad uso abitativo;
– edificio B, composto da 6 unità immobiliari, di cui 2 ad uso abitativo e 4 a diversa destinazione;
– edificio C, costituito da un immobile in categoria D/6, strutturalmente separato e con accesso autonomo tramite un vano al piano terra del dell’edificio B.
Gli edifici A e B sono serviti da un unico impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale, mentre l’edificio C è servito da un impianto di riscaldamento autonomo e non ha nessun servizio energetico in comune con gli altri edifici.
I proprietari chiedono quindi di conoscere le modalità di calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e di quella delle unità non residenziali e, in particolare, se, ai fini del predetto calcolo, vada conteggiata anche la superficie dell’immobile in categoria D/6. Ciò in quanto, se nel calcolo fosse inclusa la superficie di tutto il complesso, la superficie residenziale risulterebbe pari al 45% della superficie complessiva dei tre edifici.
L’istante ritiene che per il calcolo della superficie non residenziale si può assumere l’indicazione presente nel ‘Vademecum APE convenzionale’ dell’ENEA, per la redazione e la compilazione degli APE convenzionali nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, secondo il quale, ai fini del calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari ad uso residenziale e di quella non residenziale, non si deve tener conto della superficie dell’edificio C.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 percento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, come precisato con la citata circolare n. 30/E del 2020, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi “trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio ai sensi del comma 15 del citato articolo 119 del decreto Rilancio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi “trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e fermare stando l’effettuazione di ogni adempimento previsto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello).