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Distanze tra edifici: una recente sentenza del Consiglio di Stato

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A seguito della sentenza n. 1867/2021 pubblicata il 5 marzo, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che, qualora sia evidente la violazione delle distanze tra edifici, diventa irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia e dunque l’inapplicabilità dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che riguarda esclusivamente le nuove costruzioni.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5 marzo 2021, n. 1867 interviene sulla violazione delle distanze degli edifici precisando che la giurisprudenza, sia amministrativa che civile ha evidenziato una tendenziale autonomia del concetto in ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera.

La sentenza nasce dal ricorso di un privato per la riforma della sentenza del TAR Trentino Alto Adige, sezione di Bolzano 20 marzo 2019 n. 73 con la quale era stato respinto il ricorso dallo stesso proposto contro il Comune di Bolzano per l’annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta l’istanza presentata per la richiesta di una concessione edilizia per la risrutturazione di un immobile.

Il comune di Bolzano evidenzia che le Norme di attuazione al piano urbanistico comunale, come vigenti al momento del provvedimento, recitano:
“h) Distanza tra edifici: è la distanza minima radiale misurata in proiezione orizzontale tra le pareti più sporgenti degli edifici siti sullo stesso lotto o su lotti finitimi e/o dalla superficie coperta. Tale distanza nei fabbricati ad eccezione di fabbricati accessori preesistenti non può essere inferiore a 10 metri, salvo nel caso di fabbricati con pareti prive di vedute, come da codice civile.

La proponente è stata condannata a rifondere al Comune di Bolzano le spese del presente grado di giudizio, in €. 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.

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