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Pergolato coperto con pannelli fotovoltaici: ecco quando basta la CILA

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Tar Lombardia: il pergolato coperto con pannelli fotovoltaici non si trasforma in tettoia e quindi non altera il regime edilizio proprio dei pergolati

Tra pergolati e tettoie (ma anche tra pergotende…) non mettere il dito: sono ‘due’ situazioni molto diverse, che determinano richieste amministrative diverse e, a volte, possono andare a sovrapporsi creando qualche problema di interpretazione. E’ successo, ad esempio, nel caso di un pergolato coperto con pannelli fotovoltaici: si contestava l’assenso da parte del Comune ad una CILA presentata in relazione alla copertura di una struttura in legno con pannelli fotovoltaici.

Questa struttura è stata ritenuta ammissibile dal Comune in quanto equiparata ai pergolati di cui all’art. 48 del regolamento edilizio. Tale norma, in deroga agli indici edilizi delle nuove costruzioni, consente la realizzazione di pergolati, gazebo e manufatti assimilabili, purché la superficie non superi i 16 mq per ogni unità immobiliare, e si tratti di strutture leggere (legno o ferro), aventi copertura in materiali che ne garantiscano la permeabilità, e libere su tutti i lati, o almeno su un lato se poste in aderenza a fabbricati. Per residualità, le opere minori che determinano una trasformazione permanente del territorio senza essere considerate nuove edificazioni ai fini dell’applicazione degli indici edilizi ricadono nella disciplina della CILA ex art. 6-bis del DPR 380/2001.

Pergolato con pannelli: se c’è la permeabilità, non si trasforma in tettoia

La copertura doveva essere realizzata mantenendo tra un pannello fotovoltaico e l’altro una distanza minima di 5 cm e la leggerezza della struttura era assicurata dalla tipologia del materiale (legno), dalla permeabilità della copertura, e dall’apertura su tre lati.

Per la proprietaria dell’edificio residenziale confinante, l’opera era qualificabile come tettoia e non come pergolato (per il quale il Regolamento edilizio comunale richiedeva la CILA), ma secondo il Tar Lombardia (sentenza 29/2021) l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra un pergolato, qualora sia garantita la permeabilità, non determina la trasformazione dello stesso in una tettoia e quindi non altera il regime edilizio proprio dei pergolati.

Insomma: in questo caso l’installazione dei pannelli non va a influire sulle caratteristiche della struttura e quindi non ne inficia la qualificazione ai fini urbanistici in quanto:

  • il concetto di struttura leggera non corrisponde a quello di struttura poco robusta o precaria;
  • il fatto che la copertura non sia costituita da rampicanti, come nell’immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è infatti quella di sostegno e la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.

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Fonte: ingenio

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