Con l’introduzione del Superbonus 110% da parte del Decreto Rilancio sono entrati a far parte nel nostro linguaggio quotidiano i concetti di interventi “ trainanti ” e “trainati”.
Nella prima categoria rientrano gli interventi di per sé coperti dal 110%, mentre nella seconda rientrano quelli coperti da altri bonus, che però possono accedere all’aliquota maggiorata del 110% se vengono effettuati in parallelo con i primi. Il tutto, ben inteso, a patto che il lavoro nel suo complesso garantisca il salto di almeno due classi energetiche.
Sulla base di tale distinzione generale si sono però innestati alcuni dubbi specifici:
- Cosa si intende di preciso per contemporaneità?
- Come dimostrare il rispetto del requisito in questione?
Le risposte a questi quesiti sono contenute in 2 diverse FAQ pubblicate dal Governo sul sito dedicato al Superbonus110%. Nello specifico si tratta delle FAQ A04.2 e A04.6.
La A04.2 chiarisce che il termine congiuntamente, che caratterizza la contemporaneità tra interventi “trainanti” e “trainati” comporta testualmente che “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
La A04.6, invece, specifica come dimostrare il rispetto di tale indicazione normativa. Nel caso di diverse imprese coinvolte nel cantiere ciò risulta facilmente dimostrabile attraverso le date presenti sulle rispettive documentazioni, ma nel caso in cui l’intero intervento venisse realizzato da un’unica azienda? La FAQ chiarisce che in quest’ultima fattispecie si possa semplicemente far riferimento ad una attestazione redatta da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Entrambi questi concetti si applicano direttamente alla sostituzione dei serramenti nel caso in cui tale procedura funge da lavoro trainato nell’ambito di un intervento che generi Superbonus 110%.