Dalle principali associazioni del settore dell’efficienza energetica un documento condiviso sul tema della contabilizzazione, alla luce del D.Lgs. 73/2020
opo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 73/2020 al D.Lgs. 102/2014 in materia di contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese nei condomini, relativamente ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI hanno elaborato un documento condiviso proponendo la propria interpretazione ed evidenziando alcuni punti controversi del decreto.
Il documento si intitola “Considerazioni sull’attuazione del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” e prende in considerazione i punti di maggiore interesse per i condòmini e gli occupanti delle unità immobiliari: criteri di ripartizione delle spese, modalità di lettura da remoto, informazioni sulla fatturazione, costi di fatturazione e fattibilità economica. È importante, per le associazioni e i soggetti firmatari del documento, ricordare che “il principio ispiratore e la finalità del Decreto sono quelli di contribuire all’attuazione del principio europeo che pone l’efficienza energetica al primo posto”. Senza questa centralità si rischia infatti di interpretare in modo fuorviante alcuni precetti legislativi.
Il documento è strutturato in tre sezioni:
1) considerazioni generali sul Decreto, in cui i principali punti di attenzione sono i criteri di ripartizione delle spese, le modalità di lettura da remoto, le informazioni sulla fatturazione e i costi di fatturazione e la fattibilità economica;?
2) commenti specifici su singoli paragrafi del Decreto, nei quali si chiarisce il punto di vista delle Associazioni coinvolte, in cui viene ribadito il principio della ripartizione della spesa del riscaldamento sulla base del consumo effettivo;?
3) commento tecnico sulla contabilizzazione individuale dei consumi, in cui attraverso esempi viene evidenziato che i “prelievi volontari” devono essere effettivi non solo come attribuzione relativa ai condòmini, ma anche come valore assoluto dei consumi volontari da ripartire.
Le principali novità del decreto
La novità più significativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2018/2002 è l’obbligo della leggibilità da remoto degli impianti di contabilizzazione. Nello specifico:
- dal 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto tutti gli impianti di contabilizzazione nuovi o in sostituzione… continua a leggere
Fonte: Casa e Clima