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    Regione Piemonte. Alcune Faq dedicate al libretto

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    Alcune FAQ dedicate al libretto d’impianto REGIONE PIEMONTE

    L.1 E’ obbligatorio rilasciare il libretto al responsabile dell’impianto in forma cartacea?

    Ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del DPR 74/2013 :
    Gli impianti termici per  la  climatizzazione  o  produzione  di acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  “Libretto  di impianto  per  la  climatizzazione”.  In  caso  di  trasferimento   a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare  i  libretti di impianto devono essere consegnati  all’avente  causa,  debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

    Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del DM 10 febbraio 2014:
    Il Libretto puo’ essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica.  In  questo  caso,  copia  conforme  del  file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di  ispezione da parte dell’autorita’ competente.

    Dal combinato disposto si può ritenere:

    1. che nel momento in cui ci sia un subentro di responsabilità lo stesso venga tempestivamente registrato sul CIT in modo che il nuovo responsabile possa prenderne possesso direttamente dal CIT , stamparlo e firmarlo;
    2. in caso di ispezione venga stampata una copia cartacea del libretto, da parte del responsabile.

    Non è pertanto necessario che l’installatore o il manutentore consegnino una copia cartacea.
    Sarà cura del Responsabile, laddove richiesta, stamparla e firmarla. Se il responsabile non fosse in grado di stampare il libretto, il manutentore può fornire questo servizio su richiesta.

    L’installatore o il manutentore che al termine della visita non rilascia la copia cartacea del libretto (non essendo obbligato) deve, però, rilasciare una dichiarazione di avvenuta esecuzione dell’intervento di installazione o di controllo con l’impegno a caricare sul CIT il libretto ed il rapporto di efficienza energetica nei termini di cui alla DGR n.13-381 del 6 ottobre 2014 (si veda fac simile dichiarazione_D1)

    Si ricorda che ai sensi dell’art. 286 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nei casi di impianti con potenza superiore al valore di soglia (0,035 MW) occorre rispettare gli obblighi contenuti al comma 2.

    L2. Qualora si effettuino delle modifiche al libretto che cosa occorre fare?

    Il comma 6 dell’art. 7 DPR 74/2013 recita:
    I modelli dei libretti di impianto di  cui  al  comma  5  e  dei rapporti di efficienza energetica di cui  all’articolo  8,  comma  3,  nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una numerazione progressiva che li identifica.

    Il DM 10 febbraio 2014 al comma 5 dell’art. 3 recita:
    Al responsabile dell’impianto e’ data facoltà di selezionare  e fare compilare e aggiornare le sole schede  del  libretto  pertinenti alla tipologia dell’impianto termico al quale il libretto  stesso  si riferisce.

    Lo stesso DM 10 febbraio 2014 al comma 6, precisa che:
    Nel  caso  di  integrazioni  dell’impianto  con  componenti   o apparecchi   aggiuntivi,   il   libretto   è  aggiornato   mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli  interventi  eseguiti. omissis

    Il CIT permette di aggiornare e integrare le informazioni e le sole schede pertinenti all’impianto e conserva lo storico.
    Per quanto riguarda la stampa si faccia riferimento alla FAQ L.1

    L3 Il libretto va spedito a qualche autorità?
    Non va spedito a nessuna autorità in quanto le Autorità competenti accedono al CIT.

     

    Fonte: Sistema Piemonte servizi online della Regione Piemonte

     

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