Il manutentore della caldaia ha un dovere di controllo che deriva dall’obbligo, previsto per legge, della revisione annuale dell’impianto e del relativo certificato che egli deve rilasciare all’utente; pertanto, se dopo aver effettuato le consuete verifiche, nutra un concreto e ragionevole dubbio sull’eventuale malfunzionamento della caldaia, deve consigliare al cliente di non utilizzarla. Venendo meno a tale obbligo di informazione, il manutentore sarà responsabile dei danni subiti, per via del malfunzionamento, non solo dal cliente, ma da tutti gli inquilini dello stabile.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Cassazione [1]. La Corte, in particolare, ha condannato un manutentore che, nonostante avesse percepito il rischio insito nell’utilizzo di una caldaia per la presenza di un pressostato [2] non originale, non aveva informato il cliente del pericolo che correva.
Qualora, invece, l’appartamento sia stato dato in locazione, nei confronti dell’inquilino è invece il proprietario a dover garantire il buon funzionamento della caldaia. Pertanto, se il pessimo stato di manutenzione dell’impianto provochi danni agli occupanti (per via dei fumi prodotti, di una eventuale esplosione, ecc…), il locatore ne sarà responsabile. Quest’ultimo, infatti, deve consegnare all’inquilino una caldaia efficiente, periodicamente revisionata e senza difetti struttural
[1] Cass. sent. n. 48229 del 13.12.2012. Allo stesso modo Cass. sent. 6235 del 9.07.1966.
[2] È un dispositivo che serve a gestire i valori della pressione nei macchinari.
[3] Cass. sent. n. 32298 del 6.08.2006.
fonte: La Legge per Tutti