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Canna fumaria in condominio. Quale disciplina applicare se il regolamento comunale non disciplina le distanze?

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art nuovo sitoUna sentenza del Tribunale di Bari chiarisce quale disciplina deve applicarsi in caso di realizzazione di una canna fumaria

Il fatto. Il proprietario di un appartamento situato in uno stabile condominiale cita in giudizio due condomini che hanno provveduto all’installazione di una canna fumaria sul muro perimetrale dell’edificio nelle immediate vicinanze dal suo balcone, chiedendo al Giudice di dichiarare l’illegittimità di tale installazione e di condannare i convenuti al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

L’attore, nel giudizio in questione, ha fondato la sua domanda sulla base del fatto l’installazione della canna fumaria sul muro perimetrale dell’edificio, ad una manciata di centimetri dal suo balcone, avrebbe comportato una violazione dell’art. 1102 e dell’art. 906 c.c. che disciplinano, rispettivamente, l’uso della cosa comune e le distanze per l’apertura di vedute laterali ed oblique.

A parere dell’attore, quindi, la supposta violazione dell’art. 1102 del codice civile sarebbe avvenuta perché i convenuti, attraverso l’installazione della canna fumaria, avrebbero impedito il pari uso della cosa comune a sé stesso ed agli altri condomini.

La sentenza. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto la sentenza del Tribunale di Bari ha puntualizzato che l’installazione della sua canna fumaria non impedisce, in alcun modo, il pari uso della stessa da parte dell’attore.

A tal proposito la sentenza in questione ha rilevato che quando si fa riferimento al concetto di “pari uso” menzionato dall’art. 1102 del codice civile: tale nozione non va intesa come uso identico e contemporaneo (Cass. Civ., sez. II, 9.11.1998 n. 11268; Cass.civ., sez. II., 14.7.2011), perché se così fosse si impedirebbe ad ogni condomino la possibilità di fare un uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio della cosa comune, vanificando in tal modo, la finalità perseguita proprio dall’art. 1102 del codice civile.

In buona sostanza, quindi, il Giudice della terza sezione civile del Tribunale di Bari ha rilevato che l’installazione di una canna fumaria, costituita da una tubazione posta vicino al muro perimetrale dell’edificio, per le sue caratteristiche, non impedisce in alcun modo all’attore di farne pari uso considerato che questi poteva utilizzare, per lo stesso scopo, la parte libera del muro perimetrale.

Anche in merito al mancato rispetto delle distanze per l’apertura di vedute laterali ed oblique ( art. 906 c.c.) quale criterio da osservare per l’installazione della canna fumaria, la sentenza ha rilevato che non possono essere accolte le doglianze dell’attore.

La sentenza in commento, infatti, ha rilevato che quando in materia condominiale sorge un contrasto fra le norme sulle distanze e quelle relative all’uso della cosa comune le seconde prevalgono sulle prime (Cass. Civ. sez. II, 1.12.2000 n. 15394: Cass. Civ. sez. III, 23.1.1995 n. 724); inoltre la pronuncia ha osservato che al caso di specie non può essere applicata la disciplina in tema di vedute laterali ed oblique prevista dall’art. 906 c.c..

Dopo aver chiarito tali aspetti, respingendo in toto la tesi dell’attore, la sentenza ha stabilito con chiarezza che in tema di canna fumaria si applica la disciplina prevista dall’art. 890 c.c. pertanto i limiti che incontra chi deve realizzare tale opera sono quelli previsti dai regolamenti locali ed in loro assenza – come nel caso di specie ove il giudicante ha constatato che il Comune di Bari non possiede alcun regolamento che disciplina la distanza dal fondo del vicino della canna fumaria – tale installazione deve preservare il fondo del vicino da danni alla “solidità, salubrità e sicurezza” (Cass. Civ. sez. II, 6.3.2002 n. 3199; Cass. Civ., sez. II 22.10.2009 n. 22389).

Considerato quindi che il Comune di Bari, luogo dove sorge l’immobile dove è stata installata la canna fumaria, non possiede un regolamento che disciplina la distanze nel rispetto delle quali devono essere realizzate opere di tal tipo, né tantomeno è stato dimostrato dall’attore l’esistenza di un pericolo per la stabilità dell’immobile, né un pericolo per la sua salubrità e sicurezza, la sentenza rileva che: non esistono le condizioni per l’accoglimento delle richieste dell’attore protese alla rimozione della canna fumaria.

In conclusione, quindi, l’installazione di una canna fumaria rientra nella disciplina prevista dall’art. 890 del codice civile che rinvia ai regolamenti locali ed in caso di assenza di questi si applica il criterio delle distanze necessarie a preservare la solidità dell’edificio ove l’opera sorge, e la salubrità e sicurezza del fondo del vicino.

Al contrario, potranno essere accolte le lamentale di chi contesta l’installazione di una canna fumaria solo quando si dimostra concretamente che tale opera compromette non solo la stabilità dell’edificio, ma anche la sua salubrità e sicurezza.

 

fonte: CondominioWeb

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