Home Antincedio Speciale Antincendio (parte 2): Strutture sanitarie

Speciale Antincendio (parte 2): Strutture sanitarie

486
0

Strutture sanitarie (con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie (con assistenza specialistica in regime ambulatoriale), di superficie > 500 m2.

Protocollo 5916 – 19/05/2015

 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

 

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, Titolo IV. Impianti di estinzione degli incendi.

In riscontro alla nota a margine indicata, si rappresenta innanzitutto che il D.M. 20/12/2012,al p.to 4.1, ha fissato nuovi criteri di progettazione per le reti idriche antincendio, in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella l, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.

In sintesi, quindi, per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni

originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra

l’installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella

citata tabella l del D.M. 20/12/2012.

Nel merito del quesito formulato, poi, il D.M. 19/03/2015 ha modificato, tra le altre, le

disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di

assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che

della preesistenza o meno dell’attività in esame. In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:

l. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2, per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo Il, D.M. 19/04/2015);

2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,

aventi superficie maggiore di 1000 m2 , per le quali è prevista la rete di idranti con parametri

progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/03/2015

3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime

ambulatoriale. aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista l’adozione delle

disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002. Al riguardo. come

accennato in premessa, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita

dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella l del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni

minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.

 

a cura della Redazione

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.