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Categorie DPI: classificazione dei dispositivi di protezione individuale

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It's a grainy black and white picture that you might have seen before, 13 men sitting on a steel beam, eating lunch with their legs dangling above a 1930's New York skyline at a stomach churning height. And until recently, the famous picture, sometimes referred to as the "Men on the Beam" picture, was shrouded in a mystery of sorts -- the name of the photographer was never known, or often misattributed. It turns out that a photographer with a colorful past as an one-time actor, auto racer, wrestler, hunter, fisherman and pilot by the name of Charles Ebbets shot the picture in 1932 after he was hired to chronicle the Rockefeller Center's construction during the Depression era. REUTERS/Bettman/CORBIS

Categorie DPI: classificazione dei dispositivi di protezione individuale

Per quanto concerne l’identificazione di quale presidio o dispositivo possa essere considerato un DPI è necessario tenere conto della definizione fornita dal legislatore.

La definizione è fornita nel D. Lgs. 81/08, Titolo III, Capo II, Articolo 74:

“1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI“, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

Il DPI è quindi un’attrezzatura che deve possedere caratteristiche tecniche tali da ridurre, attenuare, eliminare l’esposizione ad uno o più rischi.
Poiché deve essere indossato, deve possedere le caratteristiche tecniche ed ergonomiche di adattabilità al lavoratore anche rispetto alle differenze di genere.

Impiego e requisiti dei DPI

L’impiego e l’uso dei DPI è consentito solamente quando, dopo aver valutato e attuato tutte le possibili forme di protezione collettive tecnicamente realizzabili (ad esempio cappe chimiche, aspirazioni localizzate, …), rimane un rischio residuo non eliminabile.

I DPI possono proteggere l’intero corpo (protezione totale) o essere finalizzati ad una parte specifica del corpo stesso (protezione parziale).

Nel caso di rischi multipli può rendersi necessario:
– il ricorso all’uso contemporaneo di più DPI;
– la verifica della compatibilità

Inoltre non deve essere persa efficacia o determinare essa stessa dai rischi (ad esempio mascherina + guanti).
I DPI devono possedere una serie di requisiti che vengono richiamati sia nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che nel D.Lgs. 475/1992 s.m.i.

I requisiti che devono avere i DPI sono:
– essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare rischi ulteriori a chi gli indossa;
– essere adeguati alle esigenze del luogo di lavoro;
– devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati;
– devono essere resistenti;
– devono essere economici, per quanto possibile;
– non devono avere parti pericolose;
– devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
– devono avere semplicità di confezione per consentire operazioni di pulizia e manutenzione;
– non devono provocare allergie nel caso in cui sia presente il contatto con la pelle.

La classificazione e le categorie dei DPII DPI si dividono in tre categorie, a seconda della gravità dei rischi dai quali proteggono il lavoratore.

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Fonte: InSic

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