Categorie DPI: classificazione dei dispositivi di protezione individuale
Per quanto concerne l’identificazione di quale presidio o dispositivo possa essere considerato un DPI è necessario tenere conto della definizione fornita dal legislatore.
La definizione è fornita nel D. Lgs. 81/08, Titolo III, Capo II, Articolo 74:
“1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI“, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”
Il DPI è quindi un’attrezzatura che deve possedere caratteristiche tecniche tali da ridurre, attenuare, eliminare l’esposizione ad uno o più rischi.
Poiché deve essere indossato, deve possedere le caratteristiche tecniche ed ergonomiche di adattabilità al lavoratore anche rispetto alle differenze di genere.
Impiego e requisiti dei DPI
L’impiego e l’uso dei DPI è consentito solamente quando, dopo aver valutato e attuato tutte le possibili forme di protezione collettive tecnicamente realizzabili (ad esempio cappe chimiche, aspirazioni localizzate, …), rimane un rischio residuo non eliminabile.
I DPI possono proteggere l’intero corpo (protezione totale) o essere finalizzati ad una parte specifica del corpo stesso (protezione parziale).
Nel caso di rischi multipli può rendersi necessario:
– il ricorso all’uso contemporaneo di più DPI;
– la verifica della compatibilità
Inoltre non deve essere persa efficacia o determinare essa stessa dai rischi (ad esempio mascherina + guanti).
I DPI devono possedere una serie di requisiti che vengono richiamati sia nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che nel D.Lgs. 475/1992 s.m.i.
I requisiti che devono avere i DPI sono:
– essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare rischi ulteriori a chi gli indossa;
– essere adeguati alle esigenze del luogo di lavoro;
– devono essere adattabili alla persona, comodi e ben tollerati;
– devono essere resistenti;
– devono essere economici, per quanto possibile;
– non devono avere parti pericolose;
– devono essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
– devono avere semplicità di confezione per consentire operazioni di pulizia e manutenzione;
– non devono provocare allergie nel caso in cui sia presente il contatto con la pelle.
La classificazione e le categorie dei DPII DPI si dividono in tre categorie, a seconda della gravità dei rischi dai quali proteggono il lavoratore.
Fonte: InSic