Home Impianti Termici Autorimesse: la nuova regola tecnica verticale in vigore dal prossimo 19 novembre

Autorimesse: la nuova regola tecnica verticale in vigore dal prossimo 19 novembre

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Con l’aggiornamento dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 sono state semplificate molte attività ed è stato ampliato il settore di quelle liberalizzate nelle quali i professionisti possono operare in regime di SCIA. A questo proposito le autorimesse con superficie inferiore o uguale ai 3000 mq vanno in categoria A con adozione di soluzione conforme. Si privilegia quindi la rapidità e la snellezza dei procedimenti. Ne parliamo con l’ingegner Marco Cavriani, Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica VV.F.

Cosa comporta la modifica dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 per i professionisti che operano nel settore delle autorimesse?

La revisione dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 ha effettivamente modificato sensibilmente le soglie di categorizzazione delle attività. In particolare, molte delle attività in categoria B e C sono confluite in categoria A, portando queste ultime da 17 a 50. Per queste non è prevista la valutazione del progetto, in applicazione dell’articolo 3 del D.P.R. 151/2011, per cui il professionista può presentare, al Comando competente, direttamente la SCIA a lavori ultimati.
Inoltre, le autorimesse, dopo la modifica dell’allegato I, rientrano fra le attività per cui è stata prevista una differenziazione tra le progettazioni antincendio elaborate con l’adozione di soluzioni conformi e quelle elaborate con soluzioni alternative.
Le autorimesse fino a 3000 mq di superficie progettate con soluzione conforme rientrano in categoria A; mentre prima della modifica dell’allegato I sarebbero rientrate in categoria B, con obbligo di valutazione del progetto.
Tali modifiche porteranno ad un forte ridimensionamento del numero di progetti da valutare da parte dei Comandi VV.F., con conseguente riduzione dei tempi dei relativi procedimenti di prevenzione incendi e un maggiore tempo a disposizione dei funzionari VF per l’attività di controllo.

Sarà necessaria quindi una formazione specifica per professionisti e funzionari dei Vigili del fuoco?

L’attività formativa resta necessaria per la corretta comprensione e applicazione del Codice di prevenzione incendi, per i professionisti e per i funzionari VF, per una uniforme e corretta progettazione da parte dei primi e per una altrettanto univoca interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Per questo il C.N.VV.F. ha contribuito con i propri funzionari alla preparazione di pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi ed ha predisposto esercizi guida per la sua omogenea applicazione, anch’essi riportati nei corsi di formazione e aggiornamento ed in pubblicazioni specifiche.

Quali sono le differenze progettuali tra la scelta della soluzione conforme e quella della soluzione alternativa?

Nella parte G.1 del Codice è indicata la definizione delle diverse soluzioni perseguibili per la progettazione antincendi, così riassumibili:
– La soluzione conforme è di fatto un procedimento prescrittivo di immediata applicazione che garantisce il livello di prestazione previsto e non richiede da parte del progettista alcuna giustificazione tecnica… continua a leggere

Fonte: InSic

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