Stato normativo
Gli impianti di climatizzazione non sono inseriti nell’elenco allegato al DPR 151/2011, per cui gli stessi non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Essi, però, collegando i vari compartimenti fra loro, rappresentano una via di propagazione dell’incendio, per cui vanno progettati in modo da impedirne la diffusione.
Col DM 10/03/2020 vengono fornite le disposizioni per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati nella premessa al decreto e di seguito riportati.
– DM 26/08/1992, recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica»
– DM 09/04/1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere»
– DM 19/08/996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»
– DM 18/09/2002, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»
– DM 22/02/2006, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»
– DM 27/07/2010, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq».
NB
Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della
pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.
Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.
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a cura della Redazione