GRUPPI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO – MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Climgas: “Associazione costruttori e distributori di apparecchiature per la climatizzazione a
gas” federata ad ANIMA ci segnala, insieme all’associazione AICARR, che sono giunte
svariate richieste di chiarimento in merito alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi
ad assorbimento acqua-bromuro di litio nelle centrali termiche a servizio di attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi quali ospedali, centri commerciali, uffici, alberghi.
Queste macchine basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento (come da
allegato 1) ed impiegano l’acqua quale refrigerante e come assorbente una soluzione di
acqua e bromuro di litio, un sale chimicamente simile al comune sale da cucina e
fortemente igroscopico, che consente di creare un ciclo frigorifero alimentato a energia
termica (acqua calda a circa 90 – 95 °C, acqua surriscaldata o vapore) e con ridotto
consumo di energia elettrica. Tali macchine sono quindi completamente differenti da
quelle tradizionali con ciclo frigorifero a compressione che impiegano refrigeranti rientranti
nel campo di applicazione della serie di Norme UNI EN 378 e funzionano grazie all’energia
elettrica.
Le Norme tecniche allegate ai vari Decreti di prevenzione incendi tuttora vigenti
prescrivono genericamente che i gruppi frigoriferi non possano essere installati nei locali
dove sono installati gli impianti di produzione calore:
– D.M. 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere
– D.M. 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo”
– D.M. 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private”
– D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati
ad uffici”
– D.M. 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con
superficie superiore a 400 mq”.
La norma tecnica allegata al D.M. 20 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per
la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”, tuttavia, ammette (Sezione 3
p.to 3.2.1) entro i locali di installazione dell’impianto di produzione del calore la presenza
di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del
medesimo impianto.
Per quanto sopra, considerato che le macchine frigorifere ad assorbimento:
– basano il loro funzionamento su un ciclo frigorifero che utilizza un fluido refrigerante
non tossico e non infiammabile;
– impiegano come fonte di energia acqua calda, acqua surriscaldata o vapore
disponibile entro le centrali termiche;
– sono equiparabili a scambiatori di calore e, quindi, sono da considerare apparecchi
o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie dell’impianto di
produzione del calore;
– oltre al potenziale rischio incendio, legato ai componenti elettrici, presentano un
potenziale elemento di attenzione, sostanzialmente irrilevante, una emissione di
gas infiammabile l’H2 (portata tipica di 0,01-0,02 g/h), come sottoprodotto di
processi interni di corrosione dell’acciaio al carbonio di cui sono costituiti i mantelli
degli scambiatori. Tale gas, incondensabile nelle condizioni di operatività della
macchina, deve essere smaltito all’esterno dell’apparecchiatura, normalmente con
utilizzo di Celle al Palladio, per preservare lo stato di vuoto, essenziale al buon
funzionamento termodinamico della macchina ad assorbimento…
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