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COVID 19 – LA SANIFICAZIONE DEI CONDIZIONATORI E DEGLI AMBIENTI

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In questo periodo storico di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, dopo aver affrontato al prima fase (tutti a casa) ci stiamo preparando ad affrontare la fase 2 e a ricominciare, con le dovute cautele, le nostre attività lavorative e la vita quotidiana.

E insieme a tutte le precauzioni che aziende e privati dovranno intraprendere sicuramente c’è anche la sanificazione/pulizia dei condizionatori insieme a quella dell’ambiente in cui ci troviamo.

E una delle domande che viene spontanea è la seguente: ma i condizionatori possono essere veicolo di contagio di coronavirus?

Assofrigoristi ha così risposto: “In questa fase, non ci sono prove che COVID-19 possa essere diffuso attraverso i sistemi di condizionamento dell’aria. Sebbene le informazioni attuali indicano che COVID-19 non viene trasmesso attraverso i sistemi di condizionamento dell’aria, questi sistemi possono aiutare a controllare la diffusione della malattia ed è importante che siano stati progettati e mantenuti correttamente secondo gli standard normativi.”

La virologa Ilaria Capua, direttrice dello One Health Center of Excellence all’Università della Florida, in una recente intervista a Caterpillar di Radio Rai 2, ha invece sottolineato il rischio di contagio attraverso gli impianti di condizionamento, così come avvenne per la Sars 1 nel 2002, queste le parole della Capua: “Non possiamo escludere il propagarsi del coronavirus dai condizionatori. La Sars 1, nel 2002, si è propagata dai sistemi di aerazione e riscaldamento di un hotel. Non possiamo escludere origine e durata perché conosciamo questo virus solo da quattro mesi, Sappiamo però che i virus sono abbastanza delicati, non sopravvivono a temperature estreme. Il caldo potrebbe seccare lo starnuto e diciamo che quello che cade in terra non potrebbe infettare.“

A CHI DOBBIAMO DARE RETTA???

La sanificazione dei condizionatori è obbligatoria?

In questo periodo si parla spesso di “sanificazione” degli impianti, ma in modo non corretto, anche nella normativa.

A sostenerlo è stato il CNA installazione impianti, che ha diffuso una nota stampa per fare chiarezza su questo concetto.

Il CNA prende infatti in esame alcune ordinanze regionali, ad esempio Toscana ed Abruzzo, nelle quali impropriamente si dispone la “sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”.

Nelle ordinanze in questione – spiega la nota del CNA – così come anche in altri provvedimenti, si dà una errata interpretazione del concetto di “sanificazione” che in base all’articolo 1 del D.M. n. 274/1997 viene definita come: “sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizie e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”

Nel settimo punto dell’ordinanza regionale della Toscana, ma anche nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato il 14 marzo 2020, in tema di pulizia e sanificazione viene imposto l’obbligo per le attività aperte, negozi, aziende o studi, di sanificare gli ambienti almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro.

Diventa difficile sanificare una volta al giorno anche i condizionatori in base alle operazioni svolte da un termoidraulico!!!

Quindi possiamo dire che la pulizia e la igienizzazione di griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, cosi come tutte le operazioni che si compiono ad esempio sui “condotti d’aria”, sono attività riferibili alla manutenzione ordinaria del complesso impiantistico aeraulico e che se richiedono la rimozione di componenti e o parti dell’impianto possono essere condotte solo da imprese impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08.

“Parlare di sanificazione degli impianti – sottolinea quindi Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti –  è pertanto sbagliato e questa imprecisione legislativa, sta mettendo in grande difficoltà gli installatori che vengono chiamati, e a volte costretti, a dichiarare la conformità o a certificare interventi che non sono di sanificazione, ma di pulizia ed igienizzazione degli impianti e quindi di manutenzione, esponendoli al rischio di sanzioni”.

Sanificare non significa disinfettare

Malgrado spesso vengano confuse le due procedure non sono identiche.

L’Istituto Superiore di sanità, nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 del 23 marzo 202013 ha dato specifiche indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

  • La sanificazione degli ambienti avviene mediante soluzioni alcoliche, oppure a base di candeggina o cloro, applicate (spesso manualmente) sui punti di contatto più in uso negli ambienti comuni: pulsantiere, maniglie, porte.

Si tratta di un metodo tradizionale applicabile direttamente dalla vostra impresa di pulizie.

  • Viceversa la disinfezione è un servizio professionale fornito da organismi specializzati e consiste nella neutralizzazione della carica batterica virale dei microrganismi e degli agenti patogeni

La disinfezione può essere effettuata utilizzando prodotti quali l’ozono o il perossido di idrogeno. Entrambe le soluzioni garantiscono l’eliminazione dei batteri.

Il Rapporto Covid n. 5-2020 afferma che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione (quindi con ozono o perossido di idrogeno). La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).


Circolare Circolare 5443 del 22.02.2020

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.                                                                                                           A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.


Alle domande: Nelle aziende che sono state chiuse per 3-4 settimane è comunque necessario procedere alla sanificazione dei locali?                                                                                                    La sanificazione è sempre comunque necessaria prima della ripresa del lavoro, laddove vi siano stati casi di covid ma sia trascorso un certo lasso di tempo?   

L’ Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha così risposto:

  • I virus SARS-CoV-2, secondo le informazioni ad oggi disponibili, possono persistere su superfici inanimate al massimo fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale. Per tale motivo, se l’azienda è stata chiusa e non frequentata per più di 9 giorni, prima della riapertura sarà sufficiente procedere ad una adeguata pulizia con le stesse modalità previste per le PULIZIE QUOTIDIANE* .
  • Le pulizie quotidiane secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità, dovranno continuare anche dopo la riapertura delle aziende. Gli ambienti andranno arieggiati sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e balconi. Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.

*Il Rapporto Covid 5-2020 definisce pulizie quotidiane/sanificazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.


Concludendo

Da tutte questo intreccio di parole, è sicuramente emerso che  la parola “sanificare” viene spesso utilizzata come sinonimo di pulizia, disinfezione, bonificare (se parliamo di terreni), ma se guardiamo la legislazione tutto è un po’ più chiaro.

L’art. 1 del D.M. 274/1997 definisce:

  • attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.

Detto questo, credo ai cittadini, oggi poco importa l’esatta definizione dei queste parole, al contrario capire quando è necessario applicare una o l’altra, ma soprattutto quando è obbligatorio chiamare una ditta specializzata per questi tipi di interventi.

Quello che abbiamo concluso è:

  1. per i locali dove abbiano soggiornato persone con infezione da Covid-19 entrano in azione ditte specializzate che seguono procedimenti professionali effettuando in alcuni casi anche la sanificazione con ozono
  2. se l’azienda però è stata chiusa e non frequentata per più di 9 giorni, prima della riapertura sarà sufficiente procedere ad una adeguata pulizia con le stesse modalità previste per le PULIZIE QUOTIDIANE
  3. cosa diversa invece è la sanificazione quotidiana per i negozi e le aziende in attività, che può essere “fai-da-te”, ma secondo regole precise, e con un costo minore rispetto agli interventi dei professionisti.

In questo ultimo caso viene disposta una pulizia a fondo almeno una volta al giorno (o in base ai turni di lavoro), che secondo l’ordinanza della Regione Toscana può essere effettuata anche usando prodotti e disinfettanti comunemente in commercio.

E’ chiaro che, prima di una riapertura del locale, una pulizia/sanificazione approfondita effettuata tramite l’intervento di una ditta specializzata può essere consigliata.

Quali prodotti utilizzare per la pulizia degli ambienti

Nel caso di intervento da parte di una ditta specializzata i prodotti saranno messi a disposizione dalla stessa ditta e dovranno essere tutti certificati e non entrariamo nel merito.

In caso contrario il cittadino dovrà rispettare le indicazioni dettate dal Ministero della Salute, ossia:

MANI E CUTE

Acqua e sapone

Per disinfettare e detergere le mani ed eliminare il virus eventualmente presente si può utilizzare il lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch’esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.

Prodotti a base alcolica

Se non si ha la possibilità di lavare frequentemente le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso umano. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.

SUPERFICI  E PAVIMENTI

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone, si possono utilizzare sia disinfettanti a base alcolica sia prodotti a base di cloro (es. l’ipoclorito di sodio).

                     

 

La percentuale di cloro attivo in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell’apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in particolare prima della detersione di passarli con un panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale. 

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti.

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo
Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.
Dobbiamo quindi leggere bene l’etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli esempi.    

Se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:

  • 100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua

    oppure

  • 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua

Il Ministero della Salute, anche in questo caso, è stato chiaro: il consiglio è di preferire disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%, o soluzioni di acqua ossigenata allo 0,5%, o di sodio ipoclorito allo 0,1%-0,5%.

È importante, inoltre, lasciare agire i prodotti sulle superfici per circa 30 minuti prima di rimuoverli: solo in questo modo si ha la certezza dell’efficacia degli igienizzanti

SERVIZI IGIENICI

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si può utilizzare e’ più alta: sale allo 0,5%. Anche in questo caso va letta bene l’etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione. Ecco degli esempi.

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo
Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la giusta percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:

  • 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua

oppure

  • 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua

oppure

  • 100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.

 Importante la ventilazione dei locali?

Partendo dal fatto che la trasmissione del coronavirus Covid19 avviene per contatto diretto con le secrezioni respiratorie emesse da persone, AiCARR ritiene opportuno dare alcune indicazioni sulla corretta gestione degli impianti di ventilazione e climatizzazione esistenti per ridurre al minimo i potenziali rischi di trasmissione dell’infezione.

AiCARR consiglia di areare frequentemente gli ambienti non dotati di ventilazione meccanica. Se negli ambienti sono presenti impianti di ventilazione che forniscono aria di rinnovo, AiCARR suggerisce di tenerli sempre accesi (24 ore su 24, 7 giorni su 7) e di farli funzionare alla velocità  nominale o massima consentita dall’impianto per rimuovere le particelle sospese nell’aria (aerosol) e contenere la deposizione sulle superfici.

Come sanificare/manutentare un impianto di condizionamento?

Senza a questo punto entrare nel merito delle operazioni di “pulizie” e “sanificazione” riportate dagli ultimi decreti Covid per gli ambienti sanitari e non sanitari, quindi allo stato attuale non ci sono evidenze in base alle quali risulti indispensabile provvedere in modo generalizzato a interventi straordinari di igienizzazione degli impianti.

Quindi per quanto riguarda la i condizionatori si consiglia che gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi).

Vediamo quindi quali possono essere le varie fasi di una buona manutenzione di un condizionatore.

  1. Pulizia meccanica

Gli interventi di pulizia consistono nella pulizia dei filtri: vengono smontati, lavati e trattati con specifici prodotti disinfettanti. Nel caso in cui il filtro non sia più utilizzabile viene sostituito con uno nuovo, in modo da garantire una corretta qualità dell’aria. Pulizia delle batterie, pacchi umidificazione, bacinelle raccolta condensa e ventilatori.

Questa interventi possono essere condotti sia su macchine centralizzate come UTA, recuperatori, unità esterne che sulle unità terminali interne come fan coils e split.

  1. Disinfezione con vapore

Terminata la pulizia e rimossi tutti i sedimenti solidi, viene effettuata la sanificazione degli impianti, la quale avviene tramite vapore saturo secco, il quale consente di andare ad eliminare completamente la carica batterica e virale senza inquinare l’ambiente, il metodo di sanificazione è quindi totalmente ecologico.

  1. Disinfezione con l’ozono

Può essere poi eseguita la sanificazione completa dell’impianto con uno dei più potenti battericidi naturali, l’ozono. In funzione della volumetria e delle caratteristiche dell’ambiente da sanificare, vengono valutati dal nostro staff tecnico le modalità ed i tempi di esecuzione di questa ultima ed importante operazione.

A conclusione dell’intervento viene controllata la concentrazione residua degli agenti inquinanti e dei batteri, confrontandola con quella iniziale per validare l’efficacia dell’intervento. Tutte le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle normative di igiene e sicurezza previste dal Testo Unico 81/08.

In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo n° 24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto il sistema di sanificazione con l’ozono come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, eccetera e infestati da acari ed insetti.

La normativa vigente riguardo la manutenzione di un impianto di condizionamento domestico e non?

I condizionatori ad uso domestico devono essere registrati sul Libretto di Impianto in base al DPR 74/2013. In Lombardia, però, libretto non è obbligatorio per gli impianti di condizionamento al di sotto dei 12 kW, quindi pare che i condizionatori inf. a questa soglia siano “non rintracciabili” e quindi non sottoposti a nessun controllo dalle autorità competenti, ragion per cui il cittadino è indotto ad effettuare la manutenzione un po’ a suo piacere, un po’ come avviene per gli scaldaacqua.

Il DPR 74/2013 definisci il controllo di efficienza energetica solo per gli impianti di condizionamento sup. 12 kW (art. 8), mentre l’art. 7 dello stesso decreto definisce invece la manutenzione dell’impianto termico* indipendentemente dalla sua potenzialità e recita quanto segue:

“Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  1. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  2. b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.”

(*definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies). “impianto termico“: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”)

Quindi deve essere l’installatore/manutentore a definire le opere di manutenzione da compiere sull’apparecchio e tra la manutenzione ordinaria del condizionatore vi è sicuramente:

  • La puliziadel motore (unità esterna) e degli split (unità interna).
  • La puliziasostituzione del filtro dell’aria del condizionatore.
  • La sanificazionedell’impianto e delle batterie interne.
  • La verificadi eventuali perdite di gas refrigerante.

In conclusione, secondo noi, la manutenzione all’impianto di condizionamento deve essere sempre effettuata da parte di un tecnico abilitato, anche se in Lombardia, purtroppo, per gli impianti inf. 12 kW, esiste una situazione particolare per quanto detto sopra.

Lo scenario cambia invece per l’ Obbligo di sanificare i condizionatori non domestici, quindi in ambienti commerciali e di lavoro.

Con il decreto legge n.81 del aprile 2008 Allegato IV  1.9.1.4 è stato imposto l’obbligo della sanificazione dei condizionatori da effettuare ogni due anni

In questo decreto nel capitolo sul Microclima e Aerazione dei luoghi di lavori chiusi si parla esplicitamente della sanificazione degli impianti.

Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.


 

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