La norma si applica sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti
Entrano in vigore il prossimo 21 dicembre le nuove norme antincendio per gli impianti termici di portata complessiva superiore a 35 kW, come ad esempio le centrali termiche per il riscaldamento di condomìni e scuole.
È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 8 novembre 2019 che contiene la nuova regola tecnica per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, che va a modificare il DM 12 aprile 1996 sulla sicurezza degli impianti termici.
Antincendio impianti termici: campo di applicazione
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per: 1) climatizzazione di edifici e ambienti; 2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani; 4) lavaggio biancheria e sterilizzazione; 5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.
Fonte: Edilportale