Home Impianti Termici Regione Lombardia. Pubblicata delibera: efficienza energetica e rinnovabili negli edifici

Regione Lombardia. Pubblicata delibera: efficienza energetica e rinnovabili negli edifici

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D.g.r. 18 novembre 2019 – n. XI/2480
Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
la direttiva 2002/91 CE, in seguito sostituita dalla direttiva 2010/31/UE, a sua volta modificata con la direttiva 844/2018/UE, detta disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici e stabilisce, all’art. 9, che «entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero; definito come edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze»;
•la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs.192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 17 del d.lgs. 192/2005 prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE «fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto»;
l’art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente») attribuisce alla Giunta regionale, in attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la competenza a dettare disposizioni per l’efficienza energetica, tra cui quelle per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, nda ristrutturare e di nuova costruzione;
l’art. 9 bis della medesima legge regionale, come modificata dall’art. 26 della l.r. 7/2012 («Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione») prevede che la Giunta regiona le stabilisca altresì le modalità, nell’ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici, per anticipare al 31 dicembre 2015 l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall’articolo 9 della direttiva
2010/31/UE, vale a dire degli «edifici ad energia quasi zero»;

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