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Bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse

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E’ stata presentata, nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 18 giugno 2019 dal CNI, la bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse che si applica ad autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m2.

Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica ad autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m2.

V.6.2 Definizioni

1. Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);

b. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).

Nota: Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.

2. Superficie lorda utile dell’autorimessa: superficie lorda dell’autorimessa al netto delle pertinenze.

Nota La superficie lorda utile dell’autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate.

3. Autorimessa isolata: autorimessa situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste.

4. In relazione alla organizzazione delle superfici di smaltimento (Capitolo S.8) le autorimesse possono essere classificate in:

a. aperte: munite di aperture SEa di superficie utile non inferiore al 15% della superficie lorda del compartimento, distribuite secondo le prescrizioni del paragrafo V.6.5.7.

b. chiuse: non aperte.

5. Veicolo: macchina munita di motore con qualsiasi tipologia di alimentazione destinata al trasporto di persone o cose.

6. Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.

7. Autosilo: compartimento destinato al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli, esclusivamente a mezzo di sistemi automatizzati.

8. Montauto: apparecchio elevatore destinato alla movimentazione dei veicoli da e verso l’autorimessa.

Leggi interamente la bozza cliccando qui

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