Procedure per l’iscrizione dei medi impianti termici civili nel registro regionale istituito con
D.G.R. del 4 febbraio 2019 n° 106.
PREMESSA
Il D. Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato diverse modifiche al
D. Lgs. 152/2006 (di seguito indicato come decreto) in particolare al Titolo II della Parte Quinta
inerente agli impianti termici civili avente potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
In particolare:
– l’art 283 (definizioni) al comma 1 lettera d bis) definisce medio impianto termico civile
l’impianto termico civile con potenza pari o superiore al 1 MW escludendo “gli impianti per il
riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento
delle condizioni degli ambienti di lavoro”;
– l’art 283 (definizioni) al comma 1, lettera i) identifica la “autorità competente” con quella
responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all’articolo 9 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale;
– il comma 2 bis dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio o
soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti
nel registro autorizzativo previsto al comma 2 quater;
– il comma 2 ter dell’art. 284 stabilisce che i medi impianti termici civili messi in esercizio
prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al
comma 2 quater entro il 1° gennaio 2029;
– il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che è tenuto, presso ciascuna autorità
competente, un registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili;
– il comma 2 quater dell’art. 284 stabilisce che entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
previsti ai commi 2 bis e 2 ter l’autorità competente effettua o nega l’iscrizione nel registro
autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente;
– l’art. 286 stabilisce, tra l’altro, i limiti e le periodicità con cui i valori di emissione in
atmosfera dei medi impianti termici civili devono essere controllati. I valori misurati, con
l’indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha
effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto;
– l’art. 288 al comma 6 stabilisce che all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel
medesimo articolo provvede l’autorità competente di cui all’art. 283, comma 1 lettera i) o
diversa autorità indicata dalla legge regionale.
Fonte: Regione Umbria