Risposta a cura di APRIE (osservatorio energia provincia di Trento)
Tuttavia, il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – al Titolo III , art. 71 comma 11 recita:
“Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.”
Per generatori di calore con potenza termica nominale > 116 kW tale verifica ha periodicità quinquennale. Non è prevista invece per potenze non superiori a 116kW.
Pertanto il responsabile dell’impianto (quando quest’ultimo ha potenzialità superiore a 116kW) deve sottoporre i dispositivi di sicurezza a verifiche quinquennali per valutare la loro funzionalità. Anche il tecnico incaricato dall’INAIL può a discrezione eseguire una prova pratica sull’impianto, per verificare la funzionalità dei dispositivi, come previsto dalla Raccolta R2009 – Fascicolo R.4 al punto 2.1 (ultimo capoverso) che recita:
“Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull’impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza.”
In conclusione, anche se non imposto da alcuna normativa, quando si sostituisce il generatore termico dell’impianto, è buona norma procedere sempre con la sostituzione dei dispositivi di protezione e sicurezza ISPESL, poiché quest’ultimi potrebbero non soddisfare le verifiche di funzionalità o essere ritenuti non idonei dai tecnici INAIL in sede di ispezione.