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Rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: guida e normativa

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Dal 2018 gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante devono coprire almeno il 50% dei consumi con le fonti rinnovabili

Le fonti rinnovabili faranno sempre più parte del nostro quotidiano. A partire da quest’anno, infatti, la normativa energetica diventa molto più stringente e il settore edile raggiunge l’ultimo step previsto in materia di risparmio energetico e sostenibilità: l’obbligo di copertura da fonti rinnovabili sale al 50% del fabbisogno calcolato in fase di progettazione per ogni fabbricato per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo. L’inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. In questo articolo vediamo, dunque:

Decreto Rinnovabili n. 28/2011: ecco cosa prevede la normativa per gli edifici nuovi e ristrutturati

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n.28/2011, il cosiddetto “Decreto Rinnovabili”. Il provvedimento, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, incentivi e quadro istituzionale necessari al raggiungimento degli obiettivi – fino al 2020 – in materia di energie rinnovabili. La definizione di fonti rinnovabili va ricercata nel Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 e il riferimento è all’energia proveniente da fonti non fossili, come ad esempio, quella eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica oppure quella alimentata a biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. L’art. 11, comma 1, del Decreto Rinnovabili, infatti, prevede che gli impianti di produzione dell’energia termica debbano essere progettati in modo da coprire il fabbisogno energetico complessivo richiesto dall’immobile per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, con le seguenti percentuali di energia proveniente da fonti rinnovabili…

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Fonte: Ingegneri.info 

 

 

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