Anche per IL 2018 l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all’anno 2017.
Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione è il 31 maggio 2018
Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:
istruzioni per la registrazione
istruzioni per la compilazione
istruzioni per il caricamento massivo
A supporto della compilazione è inoltre disponibile l’elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.
Dichiarazioni errate: ricordiamo agli Utenti che per la gestione delle dichiarazioni errate devono attenersi a quanto indicato nella FAQ n. 26. Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di cancellazione.
Cos’è la Dichiarazione FGAS?
La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; essa deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale Sinanet entro il 31 maggio di ogni anno.
Chi deve fare la Dichiarazione?
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione F-Gas deve essere fatta seguendo le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI riportate anche sul portale di ISPRA. L’utente si deve innanzitutto registrare al portale e, una volta ottenute le credenziali, fare l’accesso al sistema. A questo punto si può iniziare la compilazione della Dichiarazione F-Gas.
Chi deve trasmetterla?
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell’operatore, per tale intendendosi la persona o società che abbia l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti. Pertanto nella maggioranza dei casi il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore che può quindi formalmente delegare ad una persona o Società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema: la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta, in quanto operatore (quindi nell’anagrafica relativa all’operatore compariranno i dati della persona o Società delegata).
Il proprietario, pur rimanendo Operatore può delegare (delega scritta) ad una terza persona o Società la compilazione della dichiarazione: in questo caso, nell’anagrafica relativa all’operatore dovranno essere riportati i dati del proprietario, mentre i dati della persona o Società che si è fatta carico della compilazione della dichiarazione saranno riportati alla voce ‘Persona di riferimentò.
L’operatore può anche non essere una persona/azienda iscritta al Registro delle imprese certificate, di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 o in possesso del certificato di cui all’art. 9 del DPR 43/2012. Tali requisiti sono richiesti per i controlli sulle apparecchiature e sugli impianti ai sensi del Regolamento n. 517/2014, ma non per la compilazione e conseguente trasmissione della Dichiarazione F-Gas.
Sui gas fluorurati
Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:
-controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
-obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
-obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
-controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).
Inoltre, il Regolamento introduce:
-ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
-specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
-riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC – phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).
Collegamenti utili
Un’informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un’informazione completa sull’attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un’informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell’art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell’Ambiente:
Sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati – Registro nazionale
Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:dichiarazionefgas@isprambiente.it
Contatti e assistenza sulla normativa Fgas:info.fgas@minambiente.it